Differenza tra indagato e imputato 

La differenza tra i termini indagato e imputato può apparire sottile, tuttavia nel sistema giudiziario assume un significato rilevante e distintivo.

Entrambi i termini si riferiscono a soggetti coinvolti in un procedimento penale ma la loro posizione all’interno dello stesso procedimento (processo nel caso di imputato) differisce significativamente.L’indagato è una persona che viene accusata di aver commesso un reato ed è iscritta nel registro degli indagati. L’indagine può essere avviata a seguito di notizia di reato acquisita da varie fonti, quali la polizia giudiziaria, il pubblico ministero o da altri soggetti coinvolti nel procedimento penale.

Dapprima l’accusa viene presentata dinanzi all’autorità giudiziaria competente che dovrà valutare la validità e consistenza delle prove che dovranno essere in grado di sostenere l’accusa all’interno di un eventuale processo penale. A conclusione delle indagini, all’indagato viene notificata l’accusa mossa nei suoi confronti e gli viene fornita l’opportunità di difendersi.D’altra parte, l’imputato è una persona che è stata formalmente incriminata dall’autorità giudiziaria e rinviata a giudizio, più precisamente dal giudice dell’udienza preliminare (o attraverso le diverse modalità previste nei procedimenti speciali) nel caso in cui quest’ultimo abbia deciso di non prosciogliere l’indagato e quindi di non emettere sentenza di non luogo a procedere.

L’imputazione avviene dopo un’analisi più approfondita delle prove e una valutazione preliminare in merito alla loro validità. In tale fase, il giudice competente determina se ci sono prove sufficienti per incriminare l’indagato e procedere con un processo penale completo.

L’imputato è quindi considerato formalmente responsabile di un reato, sarà sottoposto al processo penale che si concluderà con una sentenza di innocenza o di colpevolezza.La principale differenza tra indagato e imputato risiede nella fase del procedimento in cui il soggetto si trova. L’indagato è ancora nel processo di valutazione dell’accusa mossa nei suoi confronti (in tale fase non è ancora iniziato il processo, il termine utilizzato è infatti quello di procedimento), mentre l’imputato è già stato formalmente incriminato e il processo penale è stato avviato. L’indagato può essere considerato una sorta di “sospettato” nel momento in cui viene formulata l’accusa, mentre l’imputato è il soggetto all’interno del procedimento che ha già un ruolo attivo nel processo.Un’altra differenza significativa tra i due termini riguarda i diritti e le garanzie procedurali che vengono applicati al soggetto indagato o imputato. Il primo ha il diritto di essere informato dell’accusa mossa nei suoi confronti, il diritto ad avere un avvocato e il diritto a un processo equo. L’imputato, essendo già formalmente incriminato, ha diritti e garanzie aggiuntive, come il diritto alla presunzione di innocenza fino a prova contraria e il diritto di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria.In conclusione, sebbene i termini “indagato” e “imputato” siano spesso usati in modo intercambiabile, è importante sottolineare che esistono delle differenze cruciali tra le due figure nel sistema giudiziario. L’indagato è una persona che è stata accusata di un reato ma non ancora incriminata, mentre l’imputato è colui che è stato incriminato e deve affrontare un processo penale. Queste distinzioni non solo riflettono la posizione giuridica delle persone coinvolte, ma influenzano anche i loro diritti e le garanzie procedurali. Nel sistema giudiziario, l’obiettivo è garantire un processo equo e imparziale per tutte le persone coinvolte. L’accusato viene considerato, in fase di indagini, un sospettato che ha il diritto di difendersi dalle accuse mosse contro di lui. Durante questa fase, l’indagato può fornire prove a suo favore e presentare argomenti per confutare l’accusa. L’accusato può anche cercare di dimostrare la sua innocenza o fornire spiegazioni alternative riguardo ai fatti contestati.Una volta che l’accusa è formalmente cristallizzata, il soggetto viene rinviato a giudizio a seguito della relativa richiesta e assume la posizione di imputato. Egli ha il diritto alla presunzione di innocenza fino a prova contraria, ciò significa che spetta all’accusa dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la sua colpevolezza. L’imputato ha il diritto di essere considerato innocente fino a quando non venga provata la sua colpevolezza.L’imputato ha il diritto di essere sentito in tribunale e di presentare le proprie difese. Può fornire testimonianze a suo favore, chiamare testimoni a deporre e presentare prove che possano scagionarlo. Inoltre, ha il diritto di essere rappresentato da un avvocato difensore che lo assiste durante l’intera durata del processo penale.Si evidenzia quindi che la distinzione tra indagato e imputato non è solo una questione semantica, ma ha un impatto significativo sulle garanzie legali e procedurali che vengono applicate. Mentre l’indagato si trova ancora nella fase iniziale del processo penale (rectius: procedimento), l’imputato è già soggetto all’interno di un processo, l’autorità giudiziaria si è già pronunciata ritenendo sufficienti le prove per incriminarlo e per sottoporlo a processo.In definitiva, la differenza tra i termini risiede nella fase del procedimento in cui si trovano i soggetti coinvolti e nelle garanzie procedurali che sono associate alle differenti figure.

L’indagato è una persona formalmente accusata di un reato non ancora incriminata, mentre l’imputato è colui che è stato incriminato e che sta affrontando un processo penale.

 

It – imputato
En – accused
Fr – personne renvoyée devant une juridiction de jugement en matière pénale
De – Angeklagter
It – indagato
En – suspect
Fr – personne suspectée
De – Verdächtiger

Chiamata in causa (di un terzo) e Intervento ad adiuvandum (adesivo dipendente)

It – Chiamata in causa (di un terzo)

È l’istituto attraverso il quale una delle parti cita un terzo – non parte processuale e fino a quel momento estraneo al giudizio – (art. 269, terzo comma; art. 106 c.p.c) o il giudice ne ordina l’intervento (art. 107 c.p.c.), all’interno del processo.

La chiamata in causa del terzo consente a una parte di un processo di coinvolgere un terzo soggetto nella controversia, al fine di far valere i propri diritti e di ottenere un’ulteriore garanzia a seguito della pronuncia dell’autorità giudiziaria che sarà vincolante anche per il chiamato.

Differente disciplina, preclusioni e limiti temporali sono previsti a seconda il terzo venga chiamato in causa dall’attore, dal convenuto o dal giudice (iussu iudicis).

Una delle parti chiama un terzo in causa, laddove ritenga che quest’ultimo abbia un interesse sostanziale in relazione all’esito del processo dal momento che la decisione del giudice avrà ripercussioni sulla sfera giuridica del terzo chiamato. Quest’ultimo può costituirsi o meno. Egli acquisisce la medesima posizione del convenuto e laddove dovesse decidere di non costituirsi e di non partecipare alla controversia, rimarrà comunque vincolato dalla decisione del giudice.

 

En – joinder of a third party, third-party notice

Fr – intervention forcée, mise en cause

De – Streitverkündung (Ladung zur)

 

It – Intervento ad adiuvandum (adesivo dipendente)

L’adesione di nuovi soggetti, di loro iniziativa, all’interno di un processo già instaurato.

L’art. 105 del c.p.c. italiano al secondo comma recita che ciascuno: “Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse”. Il terzo, nella fattispecie descritta, interviene per favorire la vittoria di una delle parti e attraverso la propria domanda si limita a sostenere le ragioni della stessa senza ampliare il thema decidendum.

L’intervento ad adiuvandum o adesivo dipendente è un’azione che un terzo, “interveniente ad adiuvandum”, può intraprendere per partecipare in un procedimento giudiziario in corso tra altre parti.

L’interveniente si unisce a una delle parti coinvolte nel processo, sostenendola e assistendola nell’azione giudiziaria. L’interveniente può essere ammesso nel processo solo se ha un interesse diretto e sostanziale nella causa; l’intervento è consentito al terzo unicamente laddove quest’ultimo abbia un proprio interesse che, come puntualizzato dalla Corte di cassazione (Sez. Seconda civile Sentenza N. 25145 del 26.11.2014), deve essere un interesse giuridico e non di mero fatto.

L’intervento ad adiuvandum permette all’interveniente di partecipare attivamente alla causa, sostenendo la parte principale e difendendo in tal modo propri interessi.

Il terzo ha diritto di partecipare alle udienze e di presentare argomenti e prove. Tuttavia, l’interveniente non ha il potere di porre fine al processo, di fare opposizione contro la rinuncia della parte principale o di porre in discussione le decisioni prese da quest’ultima.

En – adhesive intervention

Fr – intervention volontaire accessoire

De – Nebenintervention, Streithilfe

Cancelliere presso ufficio giudiziario

It – Cancelleria – Cancelliere

La figura del cancelliere ha una lunga storia nel sistema giudiziario italiano.

Nell’antica Roma, i cancellieri (cancellarii)  (chiamati così perché situati al cancellus, ovvero la barriera che separava il giudice in udienza dal pubblico) ebbero in una prima fase il compito di introdurre le parti in lite dinanzi al magistrato, successivamente divennero veri e propri ausiliari di quest’ultimo i cui compiti furono quelli di assistere il magistrato durante l’udienza e di redigere documenti e atti legali.

I cancellieri erano considerati tra i funzionari più importanti della giustizia e godevano di un alto prestigio sociale e professionale. Essi erano selezionati in base alle loro capacità, alle loro conoscenze giuridiche e alla loro reputazione morale.

Durante le udienze, i cancellieri erano posti al cancellus, dove avevano il compito di tenere traccia delle testimonianze e degli argomenti presentati e di scrivere i resoconti dell’udienza. Essi erano anche responsabili della compilazione dei verbali delle sentenze e della stesura degli atti legali.

Inoltre, i cancellieri erano responsabili della custodia e della gestione dei registri giudiziari, dei documenti legali e dei sigilli. Essi erano chiamati a prestare giuramento di fedeltà e di riservatezza e la loro attività era strettamente regolamentata dalle leggi.

La figura del cancelliere romano ha influenzato profondamente la giustizia occidentale e ancora oggi la professione di notaio o di segretario giudiziario è considerata una delle più importanti nell’ambito della giustizia.

Anche ai giorni nostri, la cancelleria istituita presso ciascun ufficio giudiziario costituisce elemento fondamentale dell’ordinamento giudiziario. Tale organo è costituito da un insieme di personale e di funzionari che si occupano dell’amministrazione dei processi giudiziari. In particolare, il cancelliere rappresenta una figura di estrema importanza per il corretto funzionamento dell’ufficio giudiziario. Egli collabora con il giudice, supporta avvocati e parti coinvolte in un procedimento giudiziario, attraverso la gestione di documenti, l’organizzazione delle udienze e la gestione del registro generale dei procedimenti e coordina le attività della cancelleria. L’attività del cancelliere è particolarmente importante perché garantisce l’efficienza di un ufficio giudiziario.

Il cancelliere, inoltre, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per le parti coinvolte in un processo, che possono sempre contare sulla sua disponibilità e competenza per risolvere ogni dubbio o problema.

La legge stabilisce i requisiti di formazione e di esperienza necessari per accedere a tale professione, è inoltre richiesto un concorso pubblico per l’assunzione nella pubblica amministrazione.

 

En – registry of the court – court’s clerk

Fr – greffe – greffier

De – Geschäftsstelle – Urkundsbeamter der Geschäftsstelle des Gerichts

It – Rappresentanza delle parti (Rappresentanza processuale)  

La rappresentanza legale e quella processuale si riferiscono entrambe a forme di rappresentanza di soggetti di diritto in contesti aventi carattere giuridico. La prima forma di rappresentanza si riferisce alla possibilità/necessità di un soggetto di farsi assistere in attività giuridicamente rilevanti incidenti sulla sfera giuridica di quest’ultimo, al di fuori di procedimenti giudiziari.

Le parti devono farsi assistere e rappresentare in giudizio – salvo le eccezioni previste dalla legge – da un professionista (avvocato) che può agire in nome e per conto dell’assistito a seguito del conferimento del potere di rappresentanza tramite l’atto di procura alle liti (Rappresentanza processuale).

In linea generale può quindi affermarsi che la rappresentanza delle parti si riferisce al diritto di un soggetto di essere rappresentato da un’altra persona in una determinata situazione legale o negoziale. In un procedimento giudiziario, da esempio, le parti coinvolte devono essere rappresentate da avvocati o da altri rappresentanti legali che agiscono in loro nome perorandone gli interessi. La rappresentanza consente alle parti di avere un’adeguata tutela legale nei confronti degli altri soggetti coinvolti.

En – representation of the parties

Fr – représentation des parties 

De – Vertretung der Parteien

 

It – Avvocato

È il professionista al quale le parti conferiscono il potere di rappresentanza all’interno di un giudizio o in questioni legali o giudiziarie.

Le attività dell’avvocato possono includere:

Consulenza legale: l’avvocato fornisce consulenza legale ai propri clienti su questioni giuridiche, ad esempio sulla conformità alle normative, sui diritti e doveri in caso di controversie, sulla tutela dei propri interessi.

Negoziazione: l’avvocato può negoziare in nome del proprio cliente con altre parti coinvolte, ad esempio durante la conclusione di un contratto o la risoluzione di una controversia.

Rappresentanza in giudizio: l’avvocato rappresenta il proprio cliente dinanzi alle autorità giudiziarie, in caso di controversie, ad esempio in caso di processo civile o penale.

Preparazione di documenti legali: l’avvocato prepara documenti legali, ad esempio contratti, testamenti, atti costitutivi di società, ecc.

En – lawyer, barrister, attorney-at-law

Fr – avocat

De – Rechtsanwalt, Prozessbevollmächtigte, Verteidiger [1]

 

It – Gratuito patrocinio

È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate”. Art. 74 del DPR n. 115/2002 (Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario).

Il gratuito patrocinio è un istituto giuridico che garantisce a chi non ha sufficienti mezzi economici per sostenere le spese legali di avere un avvocato a titolo gratuito per la difesa dei propri diritti.

Per poter usufruire del gratuito patrocinio in Italia, è necessario presentare una domanda presso il consiglio dell’ordine degli avvocati (in caso di controversia civile, amministrativa o tributaria) o presso la cancelleria del magistrato davanti al quale pende il procedimento penale. L’istante deve dimostrare di non avere le risorse economiche per sostenere le spese legali.

Il gratuito patrocinio è un istituto fondamentale perché garantisce l’accesso alla giustizia a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro situazione economica, e consente di tutelare i loro diritti in modo adeguato, anche in caso di difficoltà finanziarie.

En – legal aid

Fraide juridictionnelle, aide concernant les frais d’un procès

De – Prozesskostenhilfe 

[1] Verteidiger: termine – il cui traducente è “difensore” – che in Germania viene utilizzato principalmente, se non esclusivamente, per il procedimento penale.

Capacità processuale – Legittimazione  – Litisconsorzio 

It – Capacità processuale

La capacità di stare in giudizio in qualità di attore o convenuto ovvero la capacità di un soggetto di essere parte in un procedimento giudiziario e di agire in giudizio. La capacità processuale presuppone la capacità di agire.

En – capacity to sue or be sued

Fr – capacité d’ester en justice

De – Parteifähigkeit

 

It – Legittimazione ad agire (legitimatio ad causam)  

Condizioni dell’azione sono l’interesse ad agire e la legittimazione ad agire. In relazione alla prima condizione, l’art. 100 del c.p.c. italiano dispone che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse e l’art. 81 dello stesso codice stabilisce che “nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, salvo i casi espressamente previsti dalla legge”. Leggendo quest’ultima norma al contrario si può dedurre che ha la legittimazione ad agire unicamente chi, all’interno del processo, voglia far valere un diritto proprio in nome proprio. Occorre, in altri termini, essere titolari del diritto (o assumere di essere tali) di cui si chiede tutela all’interno del processo. Quanto appena affermato vale anche per il soggetto chiamato a resistere in giudizio il quale deve avere (all’opposto) la legittimazione a contraddire.  Si distingue quindi tra legittimazione attiva (Enlegal standing as plaintiff; Frlégitimation active; De – Aktivlegitimation) e legittimazione passiva (Enlegal standing as defendant; Frqualité pour être attrait en justice, légitimation passive; DePassivlegitimation).

En – locus standi

Fr – qualité pour agir

De – Prozessführungsbefugnis – Klagebefugnis

 

It – Litisconsorzio 

La presenza di più soggetti in qualità di attori o convenuti all’interno di un processo. Il litisconsorzio può essere necessario – ex art. 102 del c.p.c. italiano – se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti […]. Se questo (il processo) è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito”; il litisconsorzio è facoltativo, ex art. 103 c.p.c., laddove “più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.” Il litisconsorzio è, quindi, una situazione giuridica che indica la circostanza in cui più parti attive o passive sono coinvolte in un unico processo. In altri termini, il litisconsorzio si verifica quando due o più parti condividono gli stessi interessi in una controversia e si presentano insieme in giudizio.

En – joinder of parties

Fr – jonction des parties, consorité 

De – Streitgenossenschaft

 

It – Litisconsorzio necessario   

Il litisconsorzio necessario è una particolare forma di litisconsorzio in cui la partecipazione di più parti in un processo è richiesta dalla legge. Ciò significa che, se una delle parti necessarie non è presente nel processo, l’autorità giudiziaria non può pronunciarsi ed emettere una provvedimento vincolante.

En – mandatory joinder of parties

Fr – consorité nécessaire

De – notwendige Streitgenossenschaft

 

It – Litisconsorzio  facoltativo

Il litisconsorzio facoltativo è una forma di litisconsorzio in cui le parti coinvolte decidono volontariamente di partecipare congiuntamente all’interno di un procedimento giudiziario, senza che sussista alcun obbligo di legge. In tal caso, la partecipazione di ogni parte non è essenziale per l’adozione di un provvedimento definitivo. Recita l’art. 103 del codice di procedura civile: “più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni”.

 

En – permissive joinder of parties

Fr – consorité simple (facultative)

De – einfache Streitgenossenschaft

 

Controversia – azione legale – parti del processo 

Definizioni e traduzioni

It – Controversia

Con il termine controversia si fa riferimento a una disputa giudiziaria ovvero a una questione su cui verte una discussione tra due o più parti contrapposte all’interno di un procedimento giudiziario. La controversia può essere di natura civile, penale, commerciale, fiscale, amministrativa, ecc.

En – litigation – dispute

Fr – contestation, litige

De – Streit

 

It – Azione legale

L’azione legale è un’azione giudiziaria intrapresa da un soggetto al fine di tutelare i propri diritti o per ottenere un risarcimento, conseguenza di un illecito subito. L’azione legale è una richiesta formale presentata davanti a un tribunale o altra autorità competente per risolvere una controversia o perché venga riconosciuto un diritto, è espressione del diritto di adire l’autorità giudiziaria per far valere i propri diritti.

En – lawsuit

Fr – action judiciaire, action en justice

De – Rechtstreit

 

It – Intentare causa

Dare avvio a un’azione giudiziaria. Intentare causa significa avviare un’azione legale contro un soggetto ovvero intraprendere un procedimento giudiziario per far valere i propri diritti o per ottenere un risarcimento per un torto subito.

En – file a lawsuit

Fr – agir en justice

De – Zivilklage einreichen

 

It – Parti del processo (civile)

Sono i soggetti – avversari – che all’interno di un processo contendono in giudizio essendo portatori di interessi contrapposti.

En – parties

Fr – parties au litige

De – Verfahrensbeteiligte, Prozessparteien

 

It – Attore – Ricorrente (richiedente)

L’attore e il ricorrente sono le parti processuali che prendono l’iniziativa del processo. La differenza tra il termine attore e il termine ricorrente sta in ciò: il primo si usa nei procedimenti che iniziano con atto di citazione, il secondo nei procedimenti che iniziano con ricorso.

En – plaintiff, claimant (petitioner[1])

Fr – demandeur, requérant

De – Kläger/klagende Partei, Antragsteller  

 

It – Convenuto – Resistente

Il convenuto e il resistente sono le parti contro le quali viene intentata un’azione giudiziaria o proposto un ricorso.

En – defendant (respondent[2])

Fr – défendeur

De – Beklagter, Antragsgegner

 

It – Domanda giudiziale (atto di citazione)

Per domanda giudiziale si intende l’atto formale introduttivo del giudizio (citazione) attraverso il quale l’attore, esponendo e provando i fatti nonché il fondamento giuridico della pretesa (causa petendi), dando avvio a un procedimento giudiziario contro un’altra parte, chiede al giudice che la domanda venga accolta secondo le proprie richieste specifiche (petitum).

 

En – claim, plea, writ of summons  

Fr – demande en justice, citation   

De – Klage, Ladung (gerichtliche)

 

 

[1] Traduzione del termine riportata solo per la lingua inglese

[2] Parte contrapposta al petitioner

Composizione dell’organo giudicante

Per composizione dell’organo giudicante s’intende la struttura dell’organo che prende decisioni e pronuncia il provvedimento definitivo all’interno di un procedimento giudiziario.

In alcuni casi, l’organo giudicante può essere composto da un solo giudice, mentre in altri può essere composto da più giudici che operano collegialmente nel prendere decisioni. Ad esempio, una Corte d’appello o una Corte suprema (in Italia Corte di cassazione) è composta da un collegio di giudici che deliberano congiuntamente.

 

It – Giudice monocratico (in composizione monocratica)

Il giudice monocratico è il giudice che decide singolarmente quando non vi sia la necessità, in base alle prescrizioni di legge, che la decisione venga presa da un collegio di giudici (riserva di collegialità).

Egli agisce come unico “arbitro” del processo, senza la collaborazione di altri giudici in seno all’organo giudicante.

Il giudice monocratico è chiamato a decidere in determinati contesti giudiziari come, ad esempio, nelle cause di piccola entità o in alcuni procedimenti sommari.

En – single judge, single presiding judge

Fr – juge unique

De – Einzelrichter

 

It – Giudice collegiale (in composizione collegiale; Tribunale in composizione collegiale)

Il giudice in composizione collegiale è l’organo che deve decidere quando la legge prescrive che le decisioni debbano essere prese da una pluralità di soggetti ovvero da un collegio di giudici (It – collegio di giudici; En – bench of judges; Fr – collège de juges; De – Richterkollegium).

Il giudice collegiale è un organo giudicante formato da un gruppo di magistrati che operano congiuntamente al fine di adottare il provvedimento finale (emettere un una sentenza). Il giudice collegiale è chiamato a decidere in casi di maggiore complessità o quando le decisioni sono particolarmente importanti e possono avere ripercussioni significative. Il giudice collegiale può essere composto da due o più giudici, a seconda della giurisdizione e del tipo di giudizio.

En – court with more than one judge

Fr – tribunal à forme collegiale

De – Kollegialgericht 

 

It – Collegio giudicante

È l’insieme dei soggetti (giudici) chiamati a emettere una decisione.

La presenza di un collegio giudicante può garantire una maggiore obiettività e qualità nella decisione giudiziaria, in quanto la decisione non viene presa da un unico individuo ma da un organo collegiale composto da più giudici.

En – formation of the court

Fr – formation de jugement

De – Spruchkörper

 

It – Presidente del collegio (giudicante)

Il presidente è il giudice che riveste le funzioni di primaria importanza all’interno del collegio giudicante.

Il Presidente del collegio giudicante è il giudice o il magistrato che presiede il processo e dirige le attività del collegio giudicante durante il procedimento giudiziario.

Il Presidente del collegio giudicante ha il compito di gestire le fasi del processo, di assicurare che il dibattimento si svolga correttamente, di garantire l’osservanza delle norme processuali e di vigilare sul rispetto delle regole del contraddittorio tra le parti.

Inoltre, il Presidente del collegio giudicante ha il compito di coordinare le attività dei giudici o dei magistrati che compongono il collegio giudicante, di promuovere la discussione e il confronto tra i membri del collegio e di prendere le decisioni necessarie per il buon esito del procedimento.

Il Presidente del collegio giudicante ha il compito di assicurare che il processo si svolga correttamente e che la decisione giudiziaria sia presa in modo equilibrato e in conformità alle norme di legge.

En – presiding judge/presiding member of the bench

Fr – président de la formation de jugement

De – Vorsitzender Richter

Competenza: definizioni e traduzioni

It – Competenza

Con il termine competenza si definisce la porzione di potestà giurisdizionale assegnata a un determinato giudice (organo giudiziario). Quando si fa riferimento alla competenza dei singoli organi giudicanti si rimanda quindi alla giurisdizione specifica e alle responsabilità assegnate a un determinato organo all’interno della stessa giurisdizione. In altri termini, ogni tribunale o giudice ha il potere di giudicare soltanto determinati tipi di cause o di questioni legali.

A mero titolo esemplificativo, il tribunale del lavoro (En – employment tribunal; Fr – conseil de prud’hommes; De – Arbeitsgericht) è il giudice competente a conoscere delle controversie relative al diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza obbligatorie (in tal caso il giudice è competente per materia).

 

En – jurisdiction

Fr – compétence

De – Zuständigkeit

 

It – Competenza per materia

La competenza, in tal caso, si radica presso un giudice in base alla materia oggetto di controversia o alla natura delle fattispecie che devono essere trattate.

Essa si riferisce alla specifica area del diritto in cui un tribunale o un giudice ha competenza a conoscere e a giudicare su una questione legale. La legge determina gli organi per una determinata area del diritto, come i soli aventi l’autorità di pronunciarsi su una questione legale correlata a una specifica materia.

En- Subject-matter jurisdiction

Fr – compétence d’attribution

De – sachliche Zuständigkeit

 

 

It – Competenza per valore

La competenza viene determinata in base al valore della controversia. In tal caso indica il limite massimo o minimo dell’importo della controversia al di sopra o al di sotto del quale l’autorità giudiziaria ha giurisdizione per decidere la questione. Laddove il valore della controversia superi il limite stabilito dalla legge in relazione all’autorità adita, la questione dovrà essere decisa da un giudice con maggiore competenza.

 

En – jurisdiction ratione valoris

Fr – compétence ratione valoris

De – Zuständigkeit nach Streitwert

 

It – Competenza territoriale

La competenza territoriale è un criterio che basa la scelta dell’organo che ha l’autorità giurisdizionale a conoscere e a risolvere la controversia sulla posizione geografica dell’organo stesso rispetto alla questione da trattare e alle parti coinvolte.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la competenza di un giudice può essere determinata sulla base del luogo dove ha residenza il convenuto o in base al luogo in cui l’azione criminosa ha avuto esecuzione o si è consumata.

En – jurisdiction ratione loci

Fr – compétence territoriale

De – örtliche Zuständigkeit

 

It – Incompetenza

Qualora il giudice difetti del potere necessario a svolgere la propria funzione significa che il procedimento è stato instaurato presso un giudice incompetente.  In tal caso le parti possono eccepire l’incompetenza, che può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice, nei termini e nei modi stabiliti dalla legge (It – eccezione di incompetenza; En – plea of lack of jurisdiction/competence; Fr – exception d’incompétence; DeEinrede der Unzuständigkeit).

En – lack of jurisdiction/competence

Fr – incompétence

De – Unzuständigkeit

 

Giurisdizione e giudici amministrativi: definizioni e traduzioni

It – Giurisdizione amministrativa

È una giurisdizione speciale. Al giudice amministrativo spetta il sindacato sui comportamenti e sui provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione al fine di accertarne la legittimità/illegittimità.

La giurisdizione amministrativa si riferisce quindi a quella parte del sistema giudiziario che ha il compito di risolvere le controversie relative alle decisioni prese dalle autorità pubbliche. Le decisioni possono riguardare una vasta gamma di questioni, tra cui l’edilizia, l’urbanistica, l’ambiente, la sicurezza pubblica, il lavoro, la sanità e l’immigrazione.

In linea generale la giurisdizione amministrativa è esercitata da organi giudiziari specializzati, come i tribunali amministrativi.

In Italia sono giudici amministrativi i Tribunali amministrativi regionali in primo grado e il Consiglio di stato quale giudice di appello.

 

En – administrative jurisdiction

Fr – Ordre administratif – juridiction administrative

De – Verwaltungsgerichtsbarkeit

 

It – Tribunale amministrativo

Il Tribunale amministrativo è organo giurisdizionale di primo grado e giudica sui ricorsi dei privati la cui sfera giuridica sia stata lesa da provvedimenti amministrativi considerati illegittimi dai destinatari.

In particolare, si occupa di giudicare i ricorsi presentati dai privati contro provvedimenti amministrativi emessi dalle autorità pubbliche, pronunciandosi in merito alla loro legittimità e correttezza.

Nel Regno Unito è presente un procedimento del tutto peculiare relativo ai ricorsi dei soggetti che ritengano i propri diritti lesi da decisioni illegittime adottate da autorità pubbliche. Tramite la judicial review (revisione giudiziaria della decisione) il privato può ricorrere alla administrative court. La procedura si snoda in due fasi, in estrema sintesi: il procedimento è avviato presso la High Court (Queen’s Bench Division) dove occorre ottenere l’autorizzazione a procedere per l’esame del ricorso. La trattazione si svolgerà, in caso si ottenga il permesso suddetto, davanti all’administrative court, sezione della Queen’s Bench Division.  La judicial review è particolarmente importante nei sistemi di common law, dove il potere giudiziario ha un ruolo di controllo sulla validità delle leggi e degli atti amministrativi emessi dal potere pubblico. In questi paesi, la judicial review è considerata un meccanismo essenziale per proteggere i diritti individuali, assicurare l’equità e impedire l’abuso di potere da parte degli organi di governo.

En – administrative tribunal/administrative court

Fr – tribunal administratif

De – Verwaltungsgericht

 

It – Consiglio di stato

Il Consiglio di stato, in Italia, è l’organo di appello di secondo e ultimo grado contro le decisioni dei tribunali amministrativi.

In Francia la giurisdizione amministrativa prevede tre gradi di giudizio. In prima istanza sono competenti i tribunali amministrativi (tribunaux administratifs), in secondo grado la competenza spetta ai tribunali amministrativi superiori o corti d’appello amministrative (cours administratives d’appel), in ultimo grado è competente le Conseil d’État.

Tribunale amministrativo d’appello in Germania (Verwaltungsberufungsgericht) è il Tribunale amministrativo superiore del Land (Oberverwaltungsgericht o Verwaltungsgerichtshof). Inoltre vi è un terzo grado di giudizio che può essere instaurato presso la Corte amministrativa federale (Bundesverwaltungsgericht).

En – Council of State [1]

Fr – Conseil d’État

De – Staatsrat[2]

[1] Nel Regno Unito non è presente tale organo giurisdizionale

[2] La traduzione, in tal caso, è strettamente letterale. Lo Staatsrat non corrisponde, come abbiamo visto, all’organo giurisdizionale amministrativo di ultima istanza in Germania ma era un organo diverso, avente differenti funzioni nella Repubblica Democratica Tedesca (RDT).

Giurisdizione – Definizione e Traduzione

La giurisdizione è il potere legale e autoritativo di un tribunale o di un giudice di esaminare e decidere su questioni di diritto e di fatto in un determinato caso. In altre parole, la giurisdizione si riferisce all’autorità di un tribunale o di un giudice di giudicare e risolvere una controversia.

La giurisdizione può essere di diversi tipi come, ad esempio, la giurisdizione penale, quella civile e quella amministrativa.

It – Giurisdizione ordinaria

All’interno del potere giudiziario (o della giurisdizione) si distingue tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale. La prima è esercitata dai magistrati ordinari (giurisdizione civile e giurisdizione penale), la seconda da giudici speciali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i giudici amministrativi quali i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato).

En – ordinary court

Fr – juridiction judiciaire

De – ordentliche Gerichtsbarkeit

 

It – Giurisdizione civile

La giurisdizione civile è il potere di un tribunale o di un giudice di esaminare e decidere su questioni civili, ovvero questioni riguardanti i rapporti di natura privata, tra le persone o enti, come, ad esempio, i contratti, la proprietà, le successioni, le separazioni o il risarcimento dei danni e in generale ogni posizione giuridica riferibile a un diritto soggettivo.

En – jurisdiction in civil matters/jurisdiction of civil courts

Fr – juridiction civile

De – Zivilgerichtsbarkeit

 

It – Giurisdizione contenziosa

La giurisdizione contenziosa circoscrive l’attività e la funzione dell’autorità giudiziaria che interviene per dirimere una controversia all’interno di un procedimento o di un processo.

La giurisdizione contenziosa è quindi diversa dalla giurisdizione volontaria, che riguarda le questioni in cui non vi è alcuna controversia tra le parti, ma solo la necessità di una decisione che abbia effetti giuridici.

Nella giurisdizione contenziosa, i tribunali o i giudici sono chiamati a risolvere le controversie tra le parti attraverso un procedimento giudiziario, in cui si presentano le prove e si discute la questione in oggetto, al fine di emettere una sentenza che ponga fine al conflitto.

La giurisdizione contenziosa può riguardare questioni civili, penali, amministrative o fiscali, in base alla natura della controversia.

En – contentious jurisdiction/contentious proceedings

Fr – juridiction contentieuse

De – streitige Gerichtsbarkeit

 

It – Giurisdizione volontaria (procedimento)

La giurisdizione volontaria definisce la circostanza in cui si rende necessario l’intervento di un terzo imparziale non al fine di risolvere un conflitto tra le parti bensì al fine gestire interessi privati.

En – non-contentious jurisdiction/non contentiuos proceedings

Fr – Juridiction gracieuse/procédure gracieuse

De – freiwillige Gerichtsbarkeit/Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit

 

 

It – Giurisdizione penale

La giurisdizione penale è il potere legale e autoritativo di un tribunale o di un giudice di esaminare e decidere su questioni penali. Questo tipo di giurisdizione riguarda infatti le violazioni delle norme penali e l’applicazione delle relative sanzioni, come ad esempio la reclusione o la multa.

La giurisdizione penale viene esercitata dai tribunali e dai giudici penali, che sono competenti per giudicare le persone accusate di aver commesso reati. Essi hanno il potere di decidere sulla colpevolezza o l’innocenza dell’imputato, di emettere una sentenza e di stabilire la relativa sanzione.

Inoltre, la giurisdizione penale si estende anche alle questioni connesse al processo penale, come le misure cautelari, le misure di sicurezza, le confische e i risarcimenti per le vittime di reati.

En – criminal court/criminal jurisdiction

Fr – juridiction pénale/juridiction répressive/juridiction criminelle

De – Strafgerichtsbarkeit