GUIDA DEFINITIVA AI DIFFERENTI TIPI DI TRADUZIONE
CON VALORE LEGALE IN ITALIA
di Valeria Mandolei
La traduzione è un ponte tra lingue e culture diverse, essenziale in un mondo globalizzato. Esistono varie tipologie di traduzione, ognuna con caratteristiche e utilizzi specifici ed è fondamentale capire come muoversi a seconda della situazione e delle proprie necessità.
Traduzione semplice
Le traduzioni che più spesso ci si trova davanti nella vita quotidiana sono quelle che in gergo si definiscono traduzioni semplici. Attenzione, questo non significa che siano fatte senza particolari accortezze, né che riguardino testi di argomento non specialistico: infatti, rientrano in questa categoria tanto la traduzione di un romanzo o di una email di saluto agli zii australiani, quanto quella di un trattato scientifico o di un bilancio societario. Siamo semplicemente (ci si conceda il gioco di parole!) di fronte a traduzioni che non sono destinate ad usi ufficiali e che, quindi, non hanno bisogno di validazioni giuridiche di qualche sorta.
Traduzione con valore legale: traduzione giurata – traduzione ufficiale – traduzione certificata – traduzione asseverata.
In alcuni casi può invece essere necessario procurarsi una traduzione con valore legale, chiamata in diversi modi (spesso non del tutto corretti) come traduzione giurata, ufficiale, certificata, asseverata. Proprio perché destinate a scopi ufficiali, è soprattutto in questo ambito che è essenziale rivolgersi a un esperto: una procedura non eseguita correttamente può inficiare la validità della traduzione e, quindi, di tutta la pratica per cui questa viene richiesta.
Tenendo bene a mente che ogni Paese ha i propri sistemi e le proprie normative, in questo articolo ci concentreremo sul panorama italiano: vedremo quali sono le tipologie di traduzione con valore legale, chiariremo la questione della legalizzazione/apostille, parleremo dei requisiti dei professionisti che forniscono queste traduzioni e affronteremo il tema dei costi e delle tempistiche.
Le traduzioni con valore legale in Italia
Traduzioni certificate
Nel sistema italiano, le “Traduzioni certificate” rappresentano il primo livello di validazione delle traduzioni, spesso sufficiente per l’utilizzo presso determinati uffici o enti. Queste traduzioni sono accompagnate da un Certificato di conformità: si tratta di un documento in cui il traduttore dichiara e sottoscrive, sotto la propria responsabilità, di essere un professionista e di aver tradotto fedelmente l’originale. Non esistono disposizioni normative precise sulla forma di tale Certificato, che in genere viene redatto su carta intestata con tutti i riferimenti del traduttore (numero di Partita Iva, indirizzo di residenza, contatti telematici e telefonici), che vi appone la firma e timbro.
Traduzioni asseverate o giurate
Quando è richiesto un livello ulteriore di validazione che dia pieno valore giuridico alle traduzioni, si entra nell’ambito delle “Traduzioni asseverate”, dette anche traduzioni giurate. Una volta svolta la traduzione, il professionista si reca presso il Tribunale oppure presso un Notaio e presta giuramento dinnanzi a un pubblico ufficiale in merito alle proprie capacità professionali e alla veridicità del lavoro effettuato. Firmato l’apposito verbale, questo viene fascicolato con la traduzione e con gli originali, per essere poi spedito all’interessato via posta. Pur con qualche differenza nella forma, le due procedure sono equivalenti in termini degli effetti giuridici che producono.
Legalizzazione e Apostille
Oltre ad assicurarsi che le traduzioni vengano accettate nel Paese di destinazione, è essenziale assicurarsi che anche il documento originale abbia piena validità agli occhi delle autorità riceventi. In questi casi si parla di “Legalizzazione”: con questa procedura, l’autorità preposta convalida le firme presenti sul documento e le qualifiche formali di chi le ha apposte. I passi di questa procedura sono ben definiti e variano a seconda dei Paesi coinvolti nel rapporto di scambio.
Italia e Paesi UE
Non è richiesta alcuna forma di legalizzazione per i documenti emessi da un Paese UE e da far valere in Italia.
Lo stesso vale per i documenti emessi in Italia da far valere in un Paese UE.
Italia e Paesi extra UE
Vanno invece legalizzati i documenti emessi in Italia e da presentare in Paesi extra UE: nel nostro Paese, gli enti preposti a rilasciare tale certificazione sono la Procura della Repubblica o la Prefettura, a seconda del tipo di documento in questione. Una volta ottenuta la legalizzazione, il documento va presentato all’autorità consolare del Paese di destinazione, che procede a sua volta ad autenticare la firma del Prefetto o del Procuratore che ha emesso la legalizzazione. Tuttavia, nel caso in cui il Paese straniero di destinazione sia tra i firmatari della Convenzione dell’Aja del 1961, tale doppio passaggio è abolito e la legalizzazione è sostituita da un unico documenti, la famigerata “Apostille”, per la quale occorre rivolgersi sempre alla Procura o alla Prefettura.
Nel caso di documenti emessi in un Paese extra UE e da far valere in Italia, la legalizzazione va richiesta all’autorità consolare italiana nel Paese di emissione. Resta fermo che, se il Paese emittente è tra i firmatari della Convenzione dell’Aia, sarà sufficiente l’Apostille, da richiedere all’organo preposto del singolo Paese.
Legalizzazioni/apostille della traduzione
Dopo aver visto le indicazioni relative ai documenti originali, cerchiamo di capire se e quando occorre legalizzare la traduzione di questi documenti, partendo dal presupposto che tali traduzioni vanno comunque asseverate in Tribunale o presso un Notaio.
Devono essere legalizzate solo ed esclusivamente le traduzioni di documenti italiani da utilizzare in Paesi extra UE: come per i documenti originali, ci si rivolge alla Prefettura o alla Procura che, a seconda dei casi, procede ad emettere la legalizzazione o l’Apostille. Nel caso delle traduzioni, la convalida riguarda la veridicità della firma e la qualifica del cancelliere o del notaio che ha asseverato la traduzione: questa procedura, infatti, riguarda solo i pubblici ufficiali le cui firme sono depositate in Procura o in Prefettura e non possono quindi riferirsi al traduttore.
Non occorre alcuna forma di legalizzazione per tutti gli altri casi, quindi per le traduzioni di documenti emessi da Paesi UE o extra UE da far valere in Italia, oppure per le traduzioni di documenti italiani da far valere in un Paese UE: è sufficiente l’asseverazione effettuata in Tribunale o presso un Notaio.
Il traduttore
Ora che abbiamo ben presenti i vari livelli di validazione formale delle traduzioni, occorre capire chi può materialmente occuparsi di queste traduzioni. Nonostante sia in uso, anche tra gli stessi professionisti, utilizzare diciture come “traduttore giurato”, “traduttore ufficiale”, “traduttore certificato”, è bene chiarire che in Italia questa figura non esiste. Non c’è, infatti, un albo che regoli la professione (come è invece il caso di avvocati, medici, architetti e simili), né esistono istituzioni o autorità che rilascino autorizzazioni formali all’emissione delle certificazioni. Nemmeno l’affiliazione ad un’associazione di categoria, per quanto prestigiosa, fa alcuna differenza ai fini della possibilità di occuparsi di queste traduzioni.
Esistono tuttavia alcuni limiti che occorre rispettare e di cui traduttore e cliente devono essere ben consci.
Primo fra tutti, per quanto banale, è la competenza: non basta conoscere due lingue per definirsi traduttori, ma si deve avere piena conoscenza lessicale e teorica (il primo passo di una buona traduzione è la piena comprensione del testo di partenza) del settore in cui si va ad operare. È per questo che un professionista, per definirsi tale, nel tempo si specializza in un numero ristretto di ambiti, con i quali acquisirà sempre più familiarità. Questo vale ancora di più nel caso in cui la traduzione sia destinata ad avere carattere di ufficialità, perché non si tratta più di un sito internet tradotto male, che al massimo può danneggiare l’immagine del committente agli occhi dei propri clienti: un contratto tradotto impropriamente può portare a un danno economico, così come una traduzione scorretta dal punto di vista formale può essere rifiutata e pregiudicare una domanda di cittadinanza o l’iscrizione a un’università straniera.
Altro limite è il rapporto tra il traduttore e l’interessato: proprio perché, come detto, con la certificazione/asseverazione ci si assume la piena responsabilità giuridica per il lavoro svolto, il traduttore non può essere un parente o affine dell’interessato. Per lo stesso motivo, un professionista serio si rifiuterà di asseverare una traduzione di cui non si sia occupato personalmente o che non abbia almeno avuto modo di revisionare.
L’unica indicazione ufficiale, per quanto arbitraria e a carattere locale, riguarda l’asseverazione: in alcune città, infatti, il Tribunale prescrive che chi assevera la traduzione debba essere iscritto nell’elenco dei CTU. Ai fini della validità giuridica, non esiste alcuna differenza tra una traduzione asseverata da un CTU e quella asseverata da un traduttore “normale”. Nessuna limitazione, invece, per l’asseverazione presso un Notaio e, men che meno, per la Certificazione.
Costi
In termini generali, il preventivo di una qualsiasi traduzione si basa sul numero totale di parole o di cartelle (dove una cartella corrisponde a 250 parole) da tradurre. È importante sottolineare che in una traduzione di questo tipo anche timbri, loghi ed elementi simili vanno considerati come parte integrante del totale: questi, infatti, non possono essere incollati nella traduzioni come immagini, ma devono essere descritti e tradotti.
Questo ci porta al secondo elemento essenziale alla base di un preventivo, vale a dire il formato del testo originale: la traduzione a cui viene dato valore legale, infatti, deve rispecchiare l’impaginazione del documento originale. Va da sé che un testo non sovrascrivibile obbliga il traduttore a un lavoro ulteriore di impaginazione ed editing, del quale bisogna ovviamente tenere conto.
Apponendo la propria firma sul Certificato di conformità oppure sul verbale di giuramento, il traduttore si assume la piena responsabilità per il lavoro svolto e ne risponde civilmente e penalmente: per questo motivo, a parità di testo, una traduzione certificata/asseverata ha un costo maggiore rispetto a una traduzione semplice.
Nel caso dell’asseverazione, poi, si richiede un corrispettivo per il tempo impiegato per svolgere materialmente la pratica in Tribunale o presso il Notaio, tenendo conto degli spostamenti e dei tempi di attesa.
Le traduzioni asseverate, come detto, vengono spedite in originale al cliente, a cui si addebita il costo della spedizione, generalmente effettuata con corriere e, in casi particolari, assicurata.
Per quanto riguarda, infine, i costi di cancelleria, nel caso dell’asseverazione in Tribunale va applicata una marca da bollo da €16 sulla prima facciata del plico e una ulteriore ogni 4 facciate successive (o 100 righe nel caso di testi non standard).
Le marche da bollo non sono invece previste in caso di asseverazione presso il Notaio, al quale occorre però corrispondere l’onorario che questi stabilisce.
Tempistiche
Nel caso delle traduzioni certificate, l’unico elemento da prendere in considerazione è la lunghezza del testo e la relativa tempistica di elaborazione da parte del traduttore. Il Certificato di conformità è, in sostanza, un’autocertificazione e quindi può essere creato e firmato appena completato il lavoro. Spesso, poi, si può gestire tutto elettronicamente, senza necessità di attendere la consegna del cartaceo.
I tempi si allungano invece notevolmente per le traduzioni asseverate. Fino al 2020 l’accesso alla Cancelleria del Tribunale era libero, fatti salvi gli orari del singolo ufficio; tuttavia, dopo il Covid l’accesso è regolato da un sistema di prenotazione e non di rado capita di dover aspettare fino a due settimane per un appuntamento. Se si opta per il Notaio, la tempistica dipende dalla disponibilità del professionista, ma i tempi sono generalmente più brevi rispetto al Tribunale.
In entrambi i casi, vanno poi considerati i tempi di ricezione del plico finale: poiché in genere si opta per un servizio express con corriere, la consegna avviene in uno o due giorni lavorativi dalla spedizione.