Chiamata in causa (di un terzo) e Intervento ad adiuvandum (adesivo dipendente)
It – Chiamata in causa (di un terzo)
È l’istituto attraverso il quale una delle parti cita un terzo – non parte processuale e fino a quel momento estraneo al giudizio – (art. 269, terzo comma; art. 106 c.p.c) o il giudice ne ordina l’intervento (art. 107 c.p.c.), all’interno del processo.
La chiamata in causa del terzo consente a una parte di un processo di coinvolgere un terzo soggetto nella controversia, al fine di far valere i propri diritti e di ottenere un’ulteriore garanzia a seguito della pronuncia dell’autorità giudiziaria che sarà vincolante anche per il chiamato.
Differente disciplina, preclusioni e limiti temporali sono previsti a seconda il terzo venga chiamato in causa dall’attore, dal convenuto o dal giudice (iussu iudicis).
Una delle parti chiama un terzo in causa, laddove ritenga che quest’ultimo abbia un interesse sostanziale in relazione all’esito del processo dal momento che la decisione del giudice avrà ripercussioni sulla sfera giuridica del terzo chiamato. Quest’ultimo può costituirsi o meno. Egli acquisisce la medesima posizione del convenuto e laddove dovesse decidere di non costituirsi e di non partecipare alla controversia, rimarrà comunque vincolato dalla decisione del giudice.
En – joinder of a third party, third-party notice
Fr – intervention forcée, mise en cause
De – Streitverkündung (Ladung zur)
It – Intervento ad adiuvandum (adesivo dipendente)
L’adesione di nuovi soggetti, di loro iniziativa, all’interno di un processo già instaurato.
L’art. 105 del c.p.c. italiano al secondo comma recita che ciascuno: “Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse”. Il terzo, nella fattispecie descritta, interviene per favorire la vittoria di una delle parti e attraverso la propria domanda si limita a sostenere le ragioni della stessa senza ampliare il thema decidendum.
L’intervento ad adiuvandum o adesivo dipendente è un’azione che un terzo, “interveniente ad adiuvandum”, può intraprendere per partecipare in un procedimento giudiziario in corso tra altre parti.
L’interveniente si unisce a una delle parti coinvolte nel processo, sostenendola e assistendola nell’azione giudiziaria. L’interveniente può essere ammesso nel processo solo se ha un interesse diretto e sostanziale nella causa; l’intervento è consentito al terzo unicamente laddove quest’ultimo abbia un proprio interesse che, come puntualizzato dalla Corte di cassazione (Sez. Seconda civile Sentenza N. 25145 del 26.11.2014), deve essere un interesse giuridico e non di mero fatto.
L’intervento ad adiuvandum permette all’interveniente di partecipare attivamente alla causa, sostenendo la parte principale e difendendo in tal modo propri interessi.
Il terzo ha diritto di partecipare alle udienze e di presentare argomenti e prove. Tuttavia, l’interveniente non ha il potere di porre fine al processo, di fare opposizione contro la rinuncia della parte principale o di porre in discussione le decisioni prese da quest’ultima.
En – adhesive intervention
Fr – intervention volontaire accessoire
De – Nebenintervention, Streithilfe