Composizione dell’organo giudicante

Per composizione dell’organo giudicante s’intende la struttura dell’organo che prende decisioni e pronuncia il provvedimento definitivo all’interno di un procedimento giudiziario.

In alcuni casi, l’organo giudicante può essere composto da un solo giudice, mentre in altri può essere composto da più giudici che operano collegialmente nel prendere decisioni. Ad esempio, una Corte d’appello o una Corte suprema (in Italia Corte di cassazione) è composta da un collegio di giudici che deliberano congiuntamente.

 

It – Giudice monocratico (in composizione monocratica)

Il giudice monocratico è il giudice che decide singolarmente quando non vi sia la necessità, in base alle prescrizioni di legge, che la decisione venga presa da un collegio di giudici (riserva di collegialità).

Egli agisce come unico “arbitro” del processo, senza la collaborazione di altri giudici in seno all’organo giudicante.

Il giudice monocratico è chiamato a decidere in determinati contesti giudiziari come, ad esempio, nelle cause di piccola entità o in alcuni procedimenti sommari.

En – single judge, single presiding judge

Fr – juge unique

De – Einzelrichter

 

It – Giudice collegiale (in composizione collegiale; Tribunale in composizione collegiale)

Il giudice in composizione collegiale è l’organo che deve decidere quando la legge prescrive che le decisioni debbano essere prese da una pluralità di soggetti ovvero da un collegio di giudici (It – collegio di giudici; En – bench of judges; Fr – collège de juges; De – Richterkollegium).

Il giudice collegiale è un organo giudicante formato da un gruppo di magistrati che operano congiuntamente al fine di adottare il provvedimento finale (emettere un una sentenza). Il giudice collegiale è chiamato a decidere in casi di maggiore complessità o quando le decisioni sono particolarmente importanti e possono avere ripercussioni significative. Il giudice collegiale può essere composto da due o più giudici, a seconda della giurisdizione e del tipo di giudizio.

En – court with more than one judge

Fr – tribunal à forme collegiale

De – Kollegialgericht 

 

It – Collegio giudicante

È l’insieme dei soggetti (giudici) chiamati a emettere una decisione.

La presenza di un collegio giudicante può garantire una maggiore obiettività e qualità nella decisione giudiziaria, in quanto la decisione non viene presa da un unico individuo ma da un organo collegiale composto da più giudici.

En – formation of the court

Fr – formation de jugement

De – Spruchkörper

 

It – Presidente del collegio (giudicante)

Il presidente è il giudice che riveste le funzioni di primaria importanza all’interno del collegio giudicante.

Il Presidente del collegio giudicante è il giudice o il magistrato che presiede il processo e dirige le attività del collegio giudicante durante il procedimento giudiziario.

Il Presidente del collegio giudicante ha il compito di gestire le fasi del processo, di assicurare che il dibattimento si svolga correttamente, di garantire l’osservanza delle norme processuali e di vigilare sul rispetto delle regole del contraddittorio tra le parti.

Inoltre, il Presidente del collegio giudicante ha il compito di coordinare le attività dei giudici o dei magistrati che compongono il collegio giudicante, di promuovere la discussione e il confronto tra i membri del collegio e di prendere le decisioni necessarie per il buon esito del procedimento.

Il Presidente del collegio giudicante ha il compito di assicurare che il processo si svolga correttamente e che la decisione giudiziaria sia presa in modo equilibrato e in conformità alle norme di legge.

En – presiding judge/presiding member of the bench

Fr – président de la formation de jugement

De – Vorsitzender Richter