Costituzioni scritte e non scritte,  produzione e revisione costituzionale.

Cos’è una Costituzione?

All’interno dell’ordinamento giuridico di ogni Stato di diritto si rinvengono una classificazione e una gerarchia delle fonti al vertice delle quali si pone la Costituzione. Tale atto normativo fissa i valori e i principi fondanti di uno Stato, regola e definisce la sua struttura nonché il funzionamento dell’apparato pubblico, la cui attività non può porsi in contrasto con i precetti costituzionali. Ogni carta costituzionale è definibile quale legge suprema dell’ordinamento che delimita i confini legali entro i quali possono e devono manifestarsi l’attività di indirizzo politico, il potere legislativo, la funzione governativa, quindi i provvedimenti amministrativi, diretta emanazione dell’esecutivo tenuto all’osservanza di leggi che non possono risultare in conflitto con la Costituzione, pena la declaratoria di illegittimità costituzionale. I valori primari sanciti e tutelati dalla Costituzione sono espressione di principi cardine che si sostanziano nella tutela dei diritti fondamentali della persona, del lavoro, della dignità, della libertà e dell’uguaglianza, della democrazia, dell’etica, della legalità.

Tra le varie distinzioni che si possono rilevare riguardo alle tipologie di costituzioni esistenti, quella su cui in questa sede ci si vuole soffermare è la differenza tra le:

costituzioni scritte;

costituzioni non scritte o consuetudinarie.

La distinzione tra costituzione scritta e consuetudinaria o orale si basa principalmente sulla presenza o meno di un testo codificato cui possa farsi riferimento. Le costituzioni consuetudinarie nascono – elemento oggettivo – dalla ripetizione costante e uniforme del comportamento nel tempo (diuturnitas) e – elemento soggettivo – dalla convinzione che quel comportamento sia moralmente obbligatorio o che sia necessario che lo diventi (opinio juris ac necessitatis).

Il distinguo in questione non assume tuttavia oggi cruciale importanza dal momento che – salvo rare eccezioni – la stragrande maggioranza delle costituzioni sono scritte a garanzia della certezza del diritto e al fine di rendere le norme costituzionali distinguibili dalle leggi ordinarie.

Italia

La Costituzione italiana è una costituzione scritta, contenuta in un testo adottato nella fase costituente, composta da 139 articoli, divisi in quattro sezioni: principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, ordinamento della Repubblica e disposizioni transitorie e finali. Tale assetto implica che la Costituzione italiana assicuri maggiore stabilità e certezza del diritto, garantiti entrambi dal più gravoso procedimento, ex art. 138 Cost., nel caso si volesse modificarne il testo. Per tale motivo la Costituzione italiana è considerata una costituzione rigida.

Regno Unito

Il Regno Unito è l’unico Paese in Europa a non avere una costituzione scritta, la stessa è infatti costituita principalmente da consuetudini accanto a leggi di natura costituzionale.

A differenza di quella italiana, la Costituzione flessibile e consuetudinaria del Regno Unito si adatterà in maniera fluida e immediata ai mutamenti sociopolitici.

Affermare che una Costituzione come quella del Regno Unito è una costituzione non scritta, non vuol dire tuttavia che norme di rango costituzionale non siano rinvenibili in documenti scritti, significa unicamente che le suddette norme non sono formulate in maniera solenne all’interno di un singolo documento oppure che, nonostante tali leggi siano redatte nella forma più autorevole, queste ultime sono incluse in atti differenti e spesso inserite insieme a leggi ordinarie.  Le norme costituzionali infatti si rinvengono in trattati, statuti, decisioni giurisprudenziali e in fonti di natura consuetudinaria come le convenzioni costituzionali del parlamento e le prerogative reali.

 

Fonti costituzionali del Regno Unito:

Statutes: Magna Carta, Act of Settlement, Human Rights Act 1998, Parliament Acts 1911-1949;

Case law;

Conventions.

 

Francia

La Constitution française è una Costituzione scritta, entrata in vigore il 4 ottobre 1958 e contiene principalmente articoli che organizzano le istituzioni francesi.

diritti fondamentali sono incorporati indirettamente nel preambolo, mediante riferimento alla Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 confermata e integrata dal preambolo della Costituzione del 1946 . Norme di rango costituzionale sono anche quelle contenute all’interno della Charte de l’environnement de 2004.

 

Germania

La Legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania del 1949 (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland) è anch’essa una costituzione scritta. Tale Carta fondamentale avrebbe dovuto rivestire carattere transitorio, entrò in vigore solo nella Germania Ovest; venne considerata provvisoria in attesa della riunificazione tedesca. In ragione di tale aspetto venne definita Legge fondamentale e non Costituzione (Verfassung). Tuttavia, al momento della riunificazione, non venne eletta alcuna assemblea costituente ai fini della promulgazione della Costituzione unitaria e dell’abrogazione della temporanea Grundgesetz. Si scelse al contrario di estendere la validità di quest’ultima all’intera Germania modificando l’art. 146, che attualmente sancisce: “La presente Legge fondamentale che, dopo il compimento dell’unità e della libertà della Germania, vale per l’intero popolo tedesco, …”.

 

Si può concludere che la Costituzione non contenuta all’interno di un singolo atto – in altri termini non compresa in un unico testo – rappresenta un’eccezione, come nel caso del Regno Unito. La stragrande maggioranza degli stati ha alla base del proprio ordinamento una costituzione scritta. D’altro canto, all’interno di ciascun sistema giuridico è possibile rinvenire principi e norme costituzionali anche al di fuori dei testi codificati. Nel Regno Unito, le leggi emanate dal parlamento a maggioranza dei suoi membri hanno valore costituzionale, pertanto non risulta ravvisabile differenza alcuna tra legge ordinaria e legge di rango costituzionale. Per la medesima ragione la promulgazione o la riforma di una legge costituzionale non richiede alcun procedimento aggravato, così come avviene in base alle previsioni degli altri ordinamenti citati.

 

Produzione e revisione costituzionale

Italia

In Italia sono presenti due tipologie di norme che assumono rango costituzionale ovvero le leggi di revisione costituzionale e le leggi costituzionali. Le prime modificano il testo della Costituzione mentre le seconde mirano a integrarlo. A prescindere dalla tipologia, la loro entrata in vigore è subordinata a un procedimento aggravato secondo quanto previsto dall’art. 138 Cost. che prescrive un iter di formazione più complesso rispetto a quello previsto per le leggi ordinarie.

In particolare la disposizione statuisce: “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.” L’art. 139 Cost. stabilisce esplicitamente il limite per cui la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Regno Unito

Come sopraesposto, il Regno Unito è invece caratterizzato da una Costituzione flessibile, non scritta all’interno di un unico documento formale bensì risultante da un insieme di leggi, convenzioni e decisioni giurisdizionali, che si sono sovrapposti nel corso dei secoli.

Un sistema con tali caratteristiche peculiari, comporta che con specifico riferimento al procedimento di revisione costituzionale non ci si debba richiamare ad alcuna procedura aggravata rispetto ai normali iter legislativi previsti per le leggi ordinarie, con il solo limite del rispetto della gerarchia delle fonti: la fonte normativa prevale su quella consuetudinaria e su quella giurisdizionale, mentre quella consuetudinaria non possiede forza riformatrice o abrogativa nei confronti delle altre due classi di fonti.

Un assetto di questo tipo, palesemente ispirato dal pragmatismo britannico, riassumibile nella frase di J.A.G. Griffith “the constitution is what happen, if it works it is constitutional”, basato sulla massima flessibilità, favorisce maggiormente l’adattamento costituzionale ai continui cambiamenti della società.

Se è vero che le norme di rango costituzionale possono essere riformate dal Parlamento nel medesimo modo in cui vengono modificate le leggi ordinarie statali e i tribunali ordinari possono innovare e modificare le previsioni costituzionali allo stesso modo delle norme giuridiche ordinarie, entro i criteri del precedente giudiziario, esistono tuttavia delle eccezioni.

In particolare la procedura legislativa ai sensi dei Parliament Act del 1911 e del 1949 non può essere adoperata per estendere la durata della legislatura oltre i cinque anni previsti, pertanto quest’ultima risulta essere una disposizione costituzionale che può considerarsi consolidata.

Il Parlamento del Regno Unito, infatti, non prolungherebbe la propria esistenza mediante l’approvazione di una legge, per favorire gli interessi di un determinato Governo oppure di un partito. Tale circostanza non si verificherebbe, sia in considerazione della contrarietà che incontrerebbe presso l’opinione pubblica un provvedimento di questo tipo, sia per il ruolo che rivestirebbe il rispetto delle convenzioni costituzionali che consentono l’estensione della legislatura solo per preminenti ragioni di interesse nazionale come nel caso dello stato di guerra.

È necessario anche ricordare che sono in vigore specifiche norme di legge finalizzate a bloccare abusi da parte della maggioranza parlamentare.

Inoltre, vi sono opinioni secondo cui dovrebbe essere effettuata una distinzione tra leggi costituzionali e leggi ordinarie e che le prime potrebbero essere abrogate solo in maniera espressa. Le leggi di rango costituzionale riguardano il rapporto tra il cittadino e lo stato in maniera generale, espandono o restringono i diritti costituzionali fondamentali.

 

Francia

In Francia il procedimento di riforma costituzionale è previsto dall’art. 89 della Costituzione del 4 ottobre 1958. L’iniziativa spetta sia al Presidente della Repubblica, su proposta del Primo ministro, sia ai membri del Parlamento.

In base al soggetto promotore dell’iniziativa di revisione costituzionale, il progetto si sostanzierà nel projet de loi constitutionelle nel caso in cui venga presentato dal Presidente della Repubblica, se il progetto in questione viene invece introdotto da un parlamentare si configurerà come proposition de loi constitutionnelle.

Le proposte e i progetti di revisione costituzionale prevedono un iter aggravato che si snoda attraverso una procedura di particolare complessità.

L’art. 89 stabilisce “Il progetto o la proposta di revisione deve essere esaminato alle condizioni e entro i termini stabiliti al terzo comma dell’articolo 42 e votato in termini identici dalle due assemblee. La revisione è definitiva dopo essere stata approvata con referendum. Tuttavia, il progetto di revisione non è sottoposto a referendum quando il Presidente della Repubblica decide di sottoporlo al Parlamento convocato in seduta comune; in tal caso, il progetto di revisione è approvato solo se ottiene la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi. L’Ufficio di Presidenza del Parlamento in seduta comune è quello dell’Assemblea nazionale.”

Anche la Costituzione francese determina i casi in ordine ai quali è preclusa la possibilità di revisione costituzionale. Due di questi, in particolare, sono previsti all’interno dello stesso articolo 89 che non consente, nello specifico, di modificare la Carta fondamentale laddove tale riforma comporti un attentato all’integrità territoriale della Francia, disponendo inoltre che la forma di governo repubblicana non può costituire oggetto di revisione.

 

Germania

In Germania l’approvazione di modifiche costituzionali è prevista dall’art. 79 della Grundgesetz, gli organi costituzionali interessati, il Bundestag e il Bundesrat, nonché la procedura sono i medesimi stabiliti per le leggi federali ordinarie (Zustimmungsgesetze), per le quali è necessario l’avallo di entrambi i rami del Parlamento. La differenza è rappresentata dal fatto che la legge di revisione costituzionale esige l’approvazione da parte delle Camere con maggioranza qualificata dei due terzi dei membri di ciascun ramo del Parlamento. L’articolo in esame contempla inoltre i limiti al potere di revisione costituzionale, sancisce infatti che non sono consentite riforme che incidano sull’organizzazione dell’apparato statale federale in Länder, sulla partecipazione di questi ultimi al procedimento normativo o sull’intangibilità dei principi sanciti dagli articoli 1 e 20 della Legge fondamentale, riguardanti valori primari quali la protezione della dignità umana e i principi strutturali relativi alla democrazia, alla repubblica, allo Stato di diritto; previsioni inserite a garanzia e monito nell’ottica del superamento di quella che era stata la drammatica esperienza del nazionalsocialismo . Questa previsione contiene la c.d. “clausola di eternità” (Ewigkeitsklausel), quest’ultima non può essere abrogata risultando pertanto una norma intangibile. In particolare non possono costituire oggetto di revisione costituzionale: oltre alla citata tutela della dignità e dei diritti umani come principio cardine di ogni comunità di individui (articolo 1), la soggezione del potere statale al rispetto dei tali diritti (articolo 1), il principio dello Stato federale e della forma di governo repubblicana (articolo 20), il principio della sovranità popolare e quello della separazione dei poteri (articolo 20).

 

 

Traduzione termini:

Constitution: Costituzione

Statutes: Leggi – Statuti

Magna Carta: Magna Carta;

Act of Settlement: Atto di disposizione;

Human Rights Act 1998: Legge sui diritti umani del 1998;

Parliament Acts 1911-1949: Leggi del Parlamento del 1911 e del 1949;

Case law: giurisprudenza – decisioni giurisprudenziali;

Conventions: Convenzioni (costituzionali) consuetudini;

 

Constitution française du 4 octobre 1958: Costituzione francese del 4 ottobre 1958;

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789;

Préambule de la Constitution de 1946: Preambolo della Costituzione del 1946;

La Charte de l’environnement de 2004 : Carta ambientale del 2004;

Projet de loi constitutionnelle : Progetto di revisione costituzionale;

Proposition de loi constitutionnelle : Proposta di revisione costituzionale;

 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: Legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania;

Verfassung: Costituzione;

Bundestag: Camera federale;

Bundesrat: Consiglio federale, è la Camera degli stati federali (Länder)

Zustimmungsgesetz: Legge con vaglio e approvazione di entrambe le camere;

Ewigkeitsklausel: Clausola di eternità

 

Fonti:

1) F. del Giudice – Nozioni di Diritto Comparato – Ed. 2007;

2) Wikipedia- https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_del_Regno_Unito;

3) Andrea Torrente – Manuale Di Diritto Privato;

4) F. Bezzi – Relazione – Le procedure di revisione costituzionale;

5) Raymond Youngs – English, French & German Comparative Law – Terza edizione;

6) A. Osti – Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti – N.00 del 02.07.2010;

7) C. Martinelli – astrid-online.it – Elezioni e procedimenti elettorali in Gran Bretagna;

8) Costituzione della Repubblica Italiana;

9) Costituzione francese – https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/site_italien/constitution_italien.pdf

10) Camera dei deputati – LEGISLAZIONE STRANIERA – Materiali di legislazione comparata – http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/mlc17005.htm

 

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