Stalking

Italia

Nel presente articolo verranno presi in esame il reato di stalking e la disciplina di quest’ultimo all’interno di diversi ordinamenti giuridici europei, verrà inoltre fatto un accenno ad alcune problematiche che l’illecito ha sollevato in relazione ad altri istituti di diritto penale e a diverse fattispecie incriminatrici.

Reato abituale: reiterazione della condotta

Nell’ordinamento penale italiano vi sono alcuni casi in cui affinché possa configurarsi un reato è necessario che una determinata condotta criminosa venga reiterata nel corso del tempo dal soggetto agente. Riguardo a tali ipotesi, spesso, la condotta ripetuta nel tempo è condicio sine qua non per la stessa esistenza della fattispecie, non rilevando penalmente la singola azione. In altri casi, invece, un’unica azione sarà rilevante in quanto fattispecie di reato distinta rispetto alla medesima commessa più volte nel corso del tempo. Le norme incriminatrici che si configurano nella maniera anzidetta sono riconducibili alla categoria dei cosiddetti reati abituali, nelle diverse forme dei reati necessariamente abituali o eventualmente abituali.

L’introduzione all’interno del nostro sistema di tale tipologia di reato viene giustificata dal fatto che sarebbe sproporzionato punire l’artefice di una medesima condotta reiterata nel tempo sulla base dei criteri del concorso materiale di reati[1] laddove, tale condotta, vada a ledere il medesimo bene giuridico. Il reato abituale, così come il reato permanente[2], ha infatti carattere unitario, vale a dire, le diverse condotte sono omogenee e ledono lo stesso bene giuridico.

Il reato di stalking

Indubbiamente, un reato necessariamente abituale, introdotto in epoca relativamente recente – Legge n. 38/2009 – è quello contemplato dall’art. 612 bis c.p. recante il titolo “atti persecutori” e più comunemente conosciuto come “stalking”. La materia è stata oggetto di varie modifiche, in un primo momento attraverso il decreto-legge n. 93/13 che, intervenendo sull’argomento, ha previsto pene più severe per il reato e ha introdotto la punibilità delle condotte prese in esame dalla norma allorquando le stesse vengano commesse attraverso qualsiasi canale telematico come, ad esempio, i social media instagram, facebook e twitter (cyberbullismo/cyberstalking); successivamente è intervenuta la Legge 19 luglio 2019 n. 69, volta a contrastare la violenza domestica, che ha inasprito ulteriormente la pena prevista per il reato di stalking.

La fattispecie di cui all’articolo 612 bis c.p. intende perseguire chi attraverso una condotta reiterata nel tempo, ponendo in essere minacce o molestie, provoca uno stato di ansia, di angoscia o di paura nella vittima oggetto delle vessazioni ovvero ingenera nella stessa un fondato stato di timore per la propria incolumità personale o di un prossimo congiunto o di persona a lei legata affettivamente oppure la costringe a modificare le proprie abitudini di vita.

Leggendo la fattispecie incriminatrice viene da domandarsi il motivo per cui il Legislatore abbia avvertito l’esigenza di introdurre un reato attorno al quale orbitano una serie di delitti già contemplati dal codice penale. Vi sono infatti chiari riferimenti a un gruppo di reati contro la libertà personale (molestie e minacce), vi potrebbero rientrare inoltre specifici reati posti a presidio dell’incolumità fisica (le vessazioni potrebbero consistere anche in percosse e lesioni); in aggiunta, la norma, nel fare riferimento alla “modificazione delle abitudini di vita” provocata dalla condotta del soggetto agente, evoca indubbiamente il reato di cui all’art. 610 c.p. (violenza privata). La risposta al quesito di cui sopra va rintracciata nella necessità da parte del Legislatore di punire in maniera più rigorosa i delitti citati nel caso in cui gli stessi vengano reiterati nel tempo, inquadrandoli nella categoria del reato abituale elaborata dalla dottrina, dal momento che gli stessi, prima dell’introduzione della norma, risultavano perseguibili soltanto singolarmente. In altri termini non veniva presa in considerazione la ripetizione delle azioni delittuose nel tempo. Volendo riportare un esempio, si può comprendere come la “semplice minaccia” sia cosa ben diversa rispetto a una serie di minacce ripetute nel tempo che provochino uno degli eventi previsti dall’art. 612 bis c.p.

Il reato di atti persecutori è un reato di evento. Le condotte messe in atto dallo stalker, per essere passibili di sanzione penale, devono infatti causare ansia e angoscia o paura per la propria o altrui incolumità o ancora devono provocare il cambiamento delle abitudini di vita della vittima del reato. Il tentativo è ammissibile qualora gli atti del soggetto agente siano idonei a mettere in pericolo i beni protetti dalla norma e siano non equivoci. Il dolo richiesto in capo al soggetto attivo è generico. Il reato è perseguibile a querela (irrevocabile) della persona offesa.

In ordine agli eventi previsti dalla norma, in particolare allo stato di ansia e di angoscia e alla paura per la propria o altrui incolumità, la dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate se gli stessi urtassero contro i principi di materialità e di determinatezza che ogni fattispecie incriminatrice deve far propri quali corollari del principio di legalità. Risulta infatti sempre piuttosto arduo verificare empiricamente eventi che si verificano nel foro interno delle persone quali l’ansia, l’angoscia o la paura, condizioni che, d’altra parte, si manifestano in modo indeterminato e aspecifico. Su tale punto in passato ci si interrogava in merito all’evento “della paura per l’altrui incolumità”. In particolare ci si domandava se la vittima, affinché il reato si perfezionasse, dovesse necessariamente avere timore per l’incolumità dei prossimi congiunti o anche il timore per l’incolumità di ogni persona alla quale fosse legata affettivamente potesse ritenersi quale evento idoneo a integrare la fattispecie. Tale questione può reputarsi ormai risolta, stante lo stesso dettato dell’articolo 612 bis c.p. per cui anche il timore per l’incolumità di persona al medesimo legata da relazione affettiva rappresenta evento idoneo a integrare la fattispecie. Tra le persone legate alla vittima di stalking deve essere naturalmente compreso il convivente more uxorio, soprattutto in ragione del fatto che la fattispecie in esame è inquadrata in una tipologia di reato che ha spesso un movente sentimentale, passionale o affettivo. Nella maggioranza dei casi il persecutore è infatti una persona abbandonata dal proprio partner e che non vuole rassegnarsi al fatto che quest’ultimo si sia legato sentimentalmente a un altro soggetto. Spesso lo stalker è un coniuge separato che mette in atto le vessazioni nei confronti dell’altro per tentare di impedire a quest’ultimo una nuova convivenza. In tale ultimo caso è bene sottolineare che il delitto è aggravato.

Il terzo tipo di evento preso in considerazione dall’articolo (modificazione delle abitudini di vita del soggetto passivo), non pone problemi in merito al relativo accertamento in quanto la condizione si manifesta empiricamente. Per accertare l’evento, in questo caso, sarà sufficiente fare una comparazione tra la vita che la persona perseguitata conduceva prima del realizzarsi degli atti persecutori e le abitudini di vita instauratesi dopo il verificarsi degli stessi. In ordine a tale tipo di evento è interessante inoltre notare come esso si identifichi con il cosiddetto danno esistenziale nell’accezione fornita dalla migliore dottrina, per cui è considerato danno esistenziale quello che attiene alla mancanza di possibilità di svolgere attività areddituali realizzatrici della persona umana o alla necessità di doverle svolgerle diversamente e in maniera meno appagante.

Stalking e questioni sollevate in relazione a fattispecie criminose affini.

Già si è accennato alla circostanza per cui nella fattispecie del reato di stalking è possibile intravedere numerosi tipi di illecito penale. Si è indicato che è possibile individuare il reato di molestie, di minacce (inseriti nella stessa norma), di violenza privata, di percosse, di lesioni, ai quali può aggiungersi il delitto che, in altro contesto, costituirebbe il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p.. Vi è dunque da chiedersi se tali reati possano essere configurati autonomamente nella condotta dello stalker, applicandosi in tale ottica le norme relative al concorso materiale di reati oppure se in tale ipotesi ci si trovi di fronte a un concorso apparente di norme [3]per cui i reati meno gravi, per il noto principio della consunzione, verranno assorbiti da quello più grave in base all’art. 15 c.p..

Il problema si presenta più complesso di quello che potrebbe apparire a una prima analisi in quanto, tra quelli menzionati, vi sono alcuni reati che rappresentano un minus rispetto al reato di stalking, altri, invece, sono senz’altro più gravi del reato di cui all’art. 612 bis c.p.

Assorbimento del reato di stalking

Premettendo che è da escludere categoricamente il concorso materiale in caso di reati meno gravi, in quanto il disvalore della condotta di minaccia, di molestia e di violenza privata, tutti delitti posti a presidio della libertà personale, verrebbe assorbito nella più grave fattispecie di stalking che presuppone uno di questi reati, il problema si pone piuttosto nello stabilire se nel caso di illeciti sicuramente più gravi, quale quello previsto dal reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., possa configurarsi un concorso materiale di reati oppure, anche in questo caso, vi sia un concorso apparente di norme.

Invero è lo stesso art. 612 bis c.p. che nel suo incipit statuisce “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, per cui è possibile affermare che la condotta tipizzata potrebbe integrare – in altro contesto, quale quello familiare o para-familiare e sussistendone gli specifici presupposti – un reato più grave quale, ad esempio, il reato di maltrattamenti. Come già affermato, le vessazioni potrebbero consistere in minacce, percosse e addirittura in lesioni che danneggiano l’integrità psicofisica della vittima. Inoltre, l’art. 612 bis. c.p. è posto a tutela non solo della libertà personale ma anche dell’incolumità psichica o fisica, più in generale della salute. In tal senso può notarsi come anche gli eventi tipizzati dalla norma, vale a dire l’ansia, l’angoscia o la paura potrebbero sfociare in una vera e propria malattia. L’art. 612 bis c.p., quindi, disciplina la “stessa materia” del reato più grave di maltrattamenti dal quale il reato di stalking verrà assorbito nel caso in cui le vessazioni si traducano in comportamenti, in percosse o lesioni che ledano l’integrità psicofisica della vittima del reato. Anche in questo caso, dunque, non potrà configurarsi un concorso di reati in quanto tra lo stalking e il reato di maltrattamenti vi è un concorso apparente di norme poiché disciplinanti la “stessa materia” ai sensi dell’art. 15 del codice penale.

 

Regno Unito

Il Regno Unito è stato tra i primi Paesi europei ad affrontare il fenomeno dello stalking e ad adottare una disciplina ad hoc per contrastare tutte quelle azioni criminose che in caso di reiterazione non trovavano sufficiente tutela poiché potevano essere punite unicamente le singole condotte, non rilevando l’abitualità delle stesse nel protrarsi del tempo. In altri termini, non era possibile effettuare una reductio ad unum di fatti penalmente rilevanti e reiterati. Anche nel Regno Unito, così come in Italia, prima dell’entrata in vigore del Protection from Harassment Act del 1997, potevano infatti essere perseguiti e puniti unicamente i singoli reati previsti dalle norme incriminatrici esistenti. Si possono citare a titolo esemplificativo i reati di minaccia, percosse, lesioni, ingiuria tramite qualsiasi mezzo e ogni tipo di offesa o molestia.

Il Protection from Harassment Act – così come modificato in seguito, in particolare dal Serious Organised Crime and Police Act del 2005 e dal Protection of Freedoms Act del 2012 – contempla al suo interno norme che puniscono condotte di gravità via via crescente. La legge in questione, all’art. 1, prevede e sanziona, in linea generale, i comportamenti costituenti molestie che provocano angoscia o allarme, come specificato dal successivo art. 7, laddove il soggetto agente è consapevole o dovrebbe essere in grado di rendersi conto – prendendo come parametro di riferimento un uomo medio, dotato di buon senso e in possesso delle stesse informazioni il quale valuterebbe le stesse condotte come molestie – che le condotte che egli pone in essere rappresentano una molestia ai danni di una o più persone. In particolare viene perseguita la condotta del soggetto che, attraverso comportamenti molesti, intende indurre uno o più soggetti a non eseguire azioni che essi potrebbero invece compiere in maniera legittima o che sono obbligati ad eseguire oppure a compiere azioni cui non sono obbligati. Chi si rende responsabile dell’illecito in esame, salvo la presenza di scriminanti è punito con la pena detentiva non superiore a sei mesi o con la multa o con entrambe le sanzioni (art. 2). Il termine stalking è espressamente nominato all’interno dell’art. 2A. Il delitto in questione è integrato quando siano compresenti tutti gli elementi citati e previsti per il reato di molestie, laddove queste ultime si traducano in una vera e propria persecuzione ovvero si concretizzino appunto in “stalking”. La norma in esame elenca una serie di azioni mediante le quali può materializzarsi il reato, tra le altre: pedinare la persona offesa; cercare di contattare ripetutamente la persona con ogni mezzo; monitorarne l’uso di internet, controllarne le e-mail o i messaggi; aggirarsi in luoghi sia pubblici che privati appostando la vittima; osservare o spiare la persona designata. Il soggetto che si renda responsabile del presente reato è punibile con la pena della reclusione per un periodo non superiore alle 51 settimane o con la multa o con entrambe a seconda della gravità delle condotte realizzate. L’art. 4 del Protection from Harassment Act determina poi una fattispecie aggravata di stalking, in grado di ledere maggiormente il bene giuridico tutelato dalla norma. Si tratta di quelle condotte persecutorie che sono in grado di ingenerare nella vittima la paura di subire atti di violenza. L’articolo stabilisce espressamente che affinché il reato possa configurarsi sono necessari almeno due episodi reiterati, idonei a porre la vittima nello stato di temere di subire violenza, mentre nel caso in cui le persone offese siano due o più di due è sufficiente, ai sensi dell’art. 7, anche un solo episodio nei confronti di ciascun soggetto coinvolto. Anche in tale caso la norma pone in rilievo l’elemento soggettivo dell’agente che deve essere consapevole o dovrebbe essere in grado di autovalutare la circostanza per cui la propria condotta è idonea a ingenerare timore o paura in ciascuno degli episodi (avendo come riferimento ideale l’uomo medio, dotato di buon senso e che, in possesso delle stesse informazioni, considererebbe come moleste le condotte poste in essere, ritenendole idonee ad ingenerare la paura di violenza). Nella disposizione sono inoltre inserite le scriminanti atte ad escludere l’antigiuridicità delle condotte. La fattispecie prevista dall’articolo in esame è punita, in caso di condanna con atto formale d’accusa, con la pena detentiva per un periodo non superiore ai dieci anni o con la multa o con entrambe; in caso di procedimento sommario con la reclusione non superiore a sei mesi, o con la multa non superiore al massimo edittale, o con entrambe.

Infine, l’art. 4A prevede la fattispecie in cui lo stalking nei confronti della vittima comporti per quest’ultima un grave stato di angoscia e di allarme. I requisiti soggettivi e oggettivi considerati da tale fattispecie incriminatrice sono gli stessi di quelli citati dalle disposizioni precedenti (sono necessari almeno due episodi perché il reato venga integrato e il soggetto agente deve rendersi conto che la propria condotta produce le conseguenze o l’evento previsto dalla norma) e anche in questo caso sono previste le defence(s) (ovvero le cause di giustificazione in base alle quali l’agente, pur ponendo in essere azioni astrattamente previste dalla norma penale e integranti il reato, viene giustificato dall’ordinamento che, qualora ricorrano determinate circostanze, rende lecita una condotta altrimenti passibile di sanzione penale). L’elemento di novità della fattispecie prevista da quest’ultimo articolo consiste nel fatto che viene introdotto l’evento della modifica sostanziale delle abitudini di vita della vittima, conseguenza del grave allarme e dell’angoscia patiti da quest’ultima a causa delle azioni criminose perpetrate dallo stalker. Le condotte integranti questa fattispecie vengono punite, in caso di condanna con atto formale d’accusa, con la pena detentiva per un periodo non superiore ai dieci anni o con la multa o con entrambe, in base alla gravità; in caso di procedimento sommario con la reclusione non superiore a sei mesi, o con la multa non superiore al massimo edittale, o con entrambe.

 

Francia (il presente paragrafo è stato scritto in epoca antecedente alla modifica dell’art. 222-33-2-2 del code pénal intervenuta nel mese di marzo del 2022 e deve pertanto essere aggiornato).

 

In Francia non esiste ad oggi una legge specifica che disciplini lo stalking, tale istituto non è riconosciuto dal diritto penale francese come fattispecie autonoma e a se stante. Tuttavia, così come avveniva in Italia prima dell’introduzione dell’art. 612 bis c.p., le condotte e i singoli reati attraverso i quali tale fattispecie è commessa, che possono assurgere a manifesto di stalking quali, ad esempio, il reato di minacce, di violenza, di aggressione, di percosse, di violazione della privacy, di molestie tramite web o telefono sono singolarmente sanzionabili. Possono inoltre essere prese in considerazione le disposizioni che inaspriscono le pene, estendendo i mezzi di tutela, per i reati di violenza o maltrattamenti commessi all’interno della coppia e le norme che puniscono, tra le altre, le condotte vessatorie e le molestie reiterate compiute sul luogo di lavoro (harcèlement moral-violenza morale). In particolare si fa riferimento agli articoli 222-33-2-1 e 222-33-2-2 del codice penale francese. Le norme in esame prevedono fattispecie incriminatrici costituenti reati abituali che si concretizzano in osservazioni, parole o comportamenti persecutori lesivi della salute fisica e psichica nonché della dignità della vittima e della sua libertà morale. Tuttavia, ciò che distingue tali reati da quello di stalking consiste nella circostanza per cui, negli articoli menzionati, si fa espressamente riferimento ad atti persecutori o di violenza psicologica che si riversano all’interno del perimetro dell’attività lavorativa. Anche nell’ipotesi in cui le condotte criminose vengano poste in essere nella sfera della vita privata della persona offesa, queste vengono punite nella misura in cui si riverberino negativamente sull’attività lavorativa della vittima. In entrambi i casi si tratta di reati d’evento che però, a differenza dell’evento previsto dall’art.612 bis c.p. – che fa un generico e astratto riferimento all’ansia, all’angoscia, alla paura per la propria o altrui incolumità o al cambiamento delle abitudini di vita della vittima – si riferisce espressamente a un peggioramento delle condizioni di vita della persona offesa allorché lo stesso si traduca in una degradazione delle condizioni di lavoro di quest’ultima oppure nel caso in cui ne venga compromessa l’attività lavorativa e professionale. Le fattispecie incriminatrici prese in esame, per quanto presentino elementi di contiguità con il reato di atti persecutori previsto dall’ordinamento italiano, mirano quindi, più specificamente, a tutelare le vittime di azioni criminose assimilabili al mobbing ovvero a tutelare la dignità della persona offesa all’interno dei luoghi di lavoro. Un raffronto che potrebbe presentare elementi di interesse, considerata la connessione e le sottili linee di demarcazione che caratterizzano le fattispecie criminose del mobbing e dello stalking – e come in precedenza osservato, la vicinanza di quest’ultimo con il reato di maltrattamenti in famiglia, così come previsto dall’ordinamento italiano – è quello rappresentato dalla comparazione tra l’harcèlement moral (violenza morale che incide negativamente sulla capacità lavorativa della vittima del reato) e le condotte abusive e vessatorie riferibili al mobbing, ricavabili dalle norme di diritto italiano. Si possono prendere le mosse da quanto statuito dalla giurisprudenza nostrana. Quest’ultima è intervenuta sulla materia in oggetto evidenziando la contiguità del mobbing con lo stalking (stalking cosiddetto occupazionale) e la configurabilità di quest’ultimo anche in ambienti lavorativi, affermando in particolare che “integra il delitto di atti persecutori la condotta di “mobbing” del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione ed isolamento nell’ambiente di lavoro, tali da determinare un “vulnus” alla libera autodeterminazione della vittima, così realizzando uno degli eventi alternativi previsti dall’art. 612-bis c.p. (Cass. pen. sez. V, 14/09/2020, nr. 31273). La Suprema Corte ha inoltre stabilito la possibilità che il più grave delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p. possa essere consumato in ambito lavorativo attraverso condotte diversamente riferibili al mobbing, in particolare la Corte ha statuito che il reato di cui all’art. 572 c.p. è integrato quando  “le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione si inquadrino in un rapporto tra il datore di lavoro ed il dipendente capace di assumere una natura para-familiare perché connotato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, da una situazione di soggezione di una parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia.”(Cass. Pen, sez. 6, 05/03/2014 nr. 13088). Le analisi, le interconnessioni e i confini labili tra le fattispecie prese in esame nell’ambito del diritto italiano non possono tuttavia essere riproposte in relazione al diritto francese poiché, come osservato in precedenza, non è presente in Francia un reato riconducibile all’art. 612 bis c.p. che possa consentire l’assorbimento o la comunicazione tra le fattispecie relative all’harcèlement moral e il diverso reato di stalking, né tantomeno è possibile, sembra superfluo ma è utile ribadirlo, applicare le disposizioni di cui agli articoli 222-33-2, 222-33-2-1 e 222-33-2-2 del codice penale francese per ricondurvi e punire condotte integranti il reato di stalking, in ossequio al divieto di analogia e al principio di determinatezza e di tassatività delle norme penali. Un’analisi differente, presumibilmente simile, si sarebbe invece potuta condurre laddove la Francia avesse tipizzato e introdotto una fattispecie assimilabile a quella degli atti persecutori come quella, ad esempio, vigente in Canada che ha inserito nel code criminel la disposizione di cui all’art. 264 rubricato harcèlement criminel. L’articolo in questione, al primo comma, fa divieto, salvo la presenza di una scriminante, di porre in essere comportamenti diretti verso una persona, laddove sappia che quest’ultima si senta ripetutamente molestata senza curarsi che la stessa possa sentirsi perseguitata quando le condotte hanno la conseguenza di farle ragionevolmente temere – considerato il contesto – per la propria incolumità o per l’incolumità di chiunque conosca. Il comma 2 dello stesso articolo elenca tassativamente le condotte vietate, tra le quali si annoverano: seguire la vittima o persone di sua conoscenza; comunicare ripetutamente con la vittima; porre in essere comportamenti costituenti minaccia; sorvegliare l’abitazione presso la quale la vittima risiede o lavora.

 

Germania

La Germania ha fornito uno strumento a tutela delle vittime di stalking nell’anno 2007 introducendo nello Strafgesetzbuch (codice penale) l’art. 238 rubricato Nachstellung (pedinamento; persecuzione). Tale norma, nel corso del tempo, è stata oggetto di diverse modifiche, l’ultima avvenuta nel 2021 che, inasprendo la disposizione, ha da un lato previsto pene più elevate per il reato e dall’altro ne ha abbassato la soglia di punibilità al fine di fornire una protezione maggiore e più adeguata alle vittime dell’illecito nonché per rafforzare la tutela del loro diritto all’autodeterminazione e all’integrità psicofisica.

L’art. 1 della disposizione dispone che è punito con la detenzione fino a tre anni o con la pena pecuniaria chiunque, senza norma alcuna che ne giustifichi la condotta, perseguiti un’altra persona in maniera idonea a compromettere in modo non irrilevante le sue abitudini o il suo stile di vita, ponendo in essere in maniera reiterata le condotte tassativamente elencate al primo comma dell’art. 238 che in particolare si concretizzano quando: il soggetto si aggira presso i luoghi dove la persona si trova cercando di avvicinarla; tenta di contattarla attraverso mezzi di comunicazione o altri mezzi o mediante terze persone; utilizzando abusivamente i dati personali della persona, ordina beni o richiede servizi; induce soggetti terzi a contattarla; minaccia l’integrità fisica, la libertà e la salute della vittima o dei membri della sua famiglia o di persone che le sono vicine.

L’elenco delle condotte sanzionate penalmente si amplia ulteriormente in un’ottica di deterrenza, al fine di arginare i reati di cyberstalking/cyberbullismo. A titolo esemplificativo, si punisce la condotta del soggetto che tenta o riesce a ottenere in maniera illecita i dati della vittima, dei suoi parenti o di persone a lei vicine; che diffonde un’immagine della vittima, di un suo parente o di persona a lei vicina o la rende accessibile al pubblico; che divulga foto o contenuti lesivi dell’onore, del decoro e della reputazione della persona ovvero di testi e disegni, anche laddove la paternità degli stessi sia attribuita alla vittima.

Il secondo comma dell’articolo 238 dispone che siano punite in maniera più severa le condotte sopra elencate allorquando le stesse causino più gravi conseguenze. In particolare la Nachstellung è sanzionata con la reclusione da tre mesi a cinque anni nel caso in cui lo stalker, attraverso le condotte persecutorie, cagiona alla vittima, ai parenti della stessa o alle persone che le sono vicine, un danno alla salute; mette a repentaglio la vita della vittima, dei parenti o delle persone che le sono vicine oppure è in grado di causare un danno grave alla loro salute; gli atti persecutori si protraggono per un periodo di almeno sei mesi; lo stalker ha più di ventuno anni e la vittima meno di sedici. Sono inoltre previsti casi di particolare gravità riferibili al “Cyberstalking” ovvero lo stalking commesso attraverso mezzi telematici come, a titolo esemplificativo, instagram, facebook e twitter.

Il comma 3 dell’art. 238 dispone, a chiusura, che se il soggetto agente provoca la morte della vittima, di un suo parente o di persone che le sono vicine è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

 

 

 

In merito ai mezzi di tutela (provvedimenti e misure cautelari) approntati per le vittime di stalking si rimanda ad altro e successivo post. 

 

Traduzione termini:

 

Stalking: “l’insieme di comportamenti persecutori ripetuti e intrusivi, come minacce, pedinamenti, molestie, telefonate o attenzioni indesiderate, tenuti da una persona nei confronti della propria vittima” (Devoto-Oli Ed. 2008);

 

Reato di stalking = Reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.);

 

Harassment: molestie, vessazioni;

 

Defences: termine traducibile in modi differenti in base al contesto, in tal caso sono stati ritenuti appropriati i traducenti “cause di giustificazione” o “scriminanti”;

 

Harcèlement moral: molestie, violenza psicologica, vessazioni;

 

Harcèlement criminel: molestie, vessazioni, atti persecutori, stalking;

 

 

StGB (Strafgesetzbuch): codice penale della Repubblica federale di Germania;

 

Nachstellung: pedinamento; persecuzione;

 

 

 

 

Fonti:

 

1) Rivista Profiling – I profili dell’abuso – comparazione stalking.pdf

 

2) B. Liberali. Il reato di atti persecutori. Profili costituzionali, applicativi e comparati (2012)

 

3) Stalking: disegno di legge di riforma del 238 StGB | Filodiritto

 

4) Protection from Harassment Act 1997 (legislation.gov.uk)

 

5) Article 222-33-2 – Code pénal – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

6) § 238 StGB – Einzelnorm (gesetze-im-internet.de)

 

 

[1] Per approfondimenti in merito al concorso di reati vedi Concorso di reati (altalex.com)

[2] Per approfondimenti vedi Reato permanente – Dizionario Giuridico – Brocardi.it

[3] Per approfondimenti in merito al concorso apparente di norme vedi Il concorso apparente di norme (diritto.it)