Negligence – Tort of Negligence

L’etimologia del termine “negligence” (negligenza) deriva dal latino “negligentia” (trasandatezza, trascuratezza, indifferenza) e il verbo latino neglegĕre (o negligĕre), comp. di c ‘non’ e legĕre accogliere, (“non accogliere nella mente”), ha il significato di trascurare, non curare (così Garzanti linguistica – Ricerca | Garzanti Linguistica). Nel contesto originario, “negligentia” indicava quindi l’atto di non prestare attenzione a qualcosa.

Nel corso del tempo, il significato si è esteso e ha assunto il senso di mancanza di cura, di attenzione o di diligenza nell’adempimento di un dovere o di una responsabilità.Il termine “negligence”, presente nella lingua inglese già durante il periodo del Middle English, incorporato dal francese antico, ha mantenuto nel contesto giuridico il significato di “mancanza di cura” o “trascuratezza” e indica la mancanza di un comportamento – azione o omissione – che un soggetto (un uomo medio) attento e diligente avrebbe invece tenuto in determinate circostanze e tale tipo di comportamento ha causato un danno a terzi. La “negligence” è uno dei principali concetti nel campo della responsabilità civile.

Tort of Negligence

La “negligence” e il “tort of negligence” sono in ambito giuridico sicuramente due termini o concetti correlati ma che devono essere tenuti distinti.Come sopra specificato, la “negligence” è un termine generico che si riferisce a un comportamento o a un’azione negligente, cioè connotata da mancanza di cura, attenzione o diligenza alla quale una persona ragionevole si sarebbe conformata in determinate circostanze. È un concetto generale che si applica in vari ambiti, non solo nel diritto civile, ma anche nel diritto penale e in altre aree del diritto. Ad esempio, una persona può essere considerata negligente se non adotta le precauzioni necessarie durante la guida, causando un incidente stradale.D’altra parte, il “tort of negligence” (“illecito civile per mancanza di diligenza”) si riferisce specificamente a un tipo di illecito che presenta quale elemento costitutivo anche (e non solo) la negligenza. L’azione in giudizio può essere infatti esperita da un soggetto (attore) quando quest’ultimo ha subito un danno a causa del comportamento negligente di un altro soggetto (convenuto). Tuttavia, la responsabilità può radicarsi in capo al convenuto solo qualora venga dimostrato che a) quest’ultimo aveva un dovere specifico di diligenza o di improntare il proprio comportamento alla diligenza richiesta (duty of care) nei confronti del danneggiato, b) che il convenuto abbia violato il dovere suddetto, c) che tale violazione abbia causato un danno e infine d) che non siano presenti cause di giustificazione atte a escludere l’antigiuridicità del comportamento del danneggiante.