Traduzione Void, Voidable, Invalid, Ineffective e differenze
I termini in esame, spesso osservabili all’interno di atti giuridici nella forma che li pone uno di seguito all’altro (in particolare nel contesto di contratti, atti costitutivi o statuti societari), benché prima facie possano apparire delle ridondanze riferibili a un medesimo concetto giuridico, nello specifico riconducibile alla categoria dell’invalidità dell’atto ) a causa di un vizio che impedisce allo stesso di produrre effetti, in realtà non costituiscono affatto superfetazioni , superflue ripetizioni o magari espressioni legate al linguaggio giuridico, a volte inutilmente complicato e definito comunemente “legalese”. Per questo motivo non è sufficiente tradurre solo uno dei termini suddetti o solo alcuni di essi per ottenere una traduzione esaustiva e corretta.
Traduzione Void e Ineffective
I termini void, voidable, invalid e ineffective sono traducibili in italiano rispettivamente con i traducenti nullo, annullabile, invalido e inefficace. Questi ultimi nella terminologia giuridica del diritto italiano hanno significati differenti e indicano concetti diversi. In particolare, il termine nullo (rectius: negozio nullo) si riferisce a una patologia del negozio giuridico che lo rende inefficace (ineffective). Pertanto, tale ultimo termine, non trova corrispondenza, perfetta aderenza con il termine nullo (void) poiché l’inefficacia (ineffectiveness) del negozio indica unicamente la conseguenza della nullità dello stesso. I termini void e ineffective non possono considerarsi sinonimi e vi è dunque la necessità di tradurli entrambi: void = nullo – ineffective = inefficace.
Traduzione Void e voidable
Il negozio è invalido (invalid) quando è affetto da una qualche patologia. L’invalidità dell’atto rappresenta una categoria generale nella cui sfera sono compresi i concetti di nullità e quello di annullabilità e che può pertanto interessare sia un negozio nullo (void) sia un negozio annullabile (voidable). Quanto si è detto sopra in merito ai termini void e ineffective si può affermare ancora una volta per i vocaboli void e voidable, in quanto non esprimono lo stesso tipo di concetto. Nonostante sia vero che in entrambi i casi ci troviamo di fronte a negozi invalidi, i termini void e voidable non sono sovrapponibili. Un negozio nullo (void) risulta infatti affetto dalla più grave forma di invalidità, comminata laddove sussista una rilevante anomalia dell’atto, ad esempio perché esso è privo di uno degli elementi essenziali previsti dalla legge oppure quando è contrario a norme imperative o ancora nel caso in cui siano illeciti i motivi o la causa (ovvero la funzione e gli effetti che il negozio è destinato a produrre). Il contratto nullo non produce effetti e non può essere convalidato (cfr. articoli dal 1418 al 1423 del c.c.). La nullità è imprescrittibile. Un negozio è annullabile (voidable) quando, a titolo esemplificativo, l’invalidità dipende da un vizio del consenso ovvero da errore, violenza o dolo (art. 1427 c.c.). Un negozio annullabile non è inefficace fino a quando non venga dichiarato tale dall’autorità giudiziaria a seguito di impugnazione dell’atto. Il negozio annullabile, a differenza di quello nullo, può essere convalidato. L’annullabilità si prescrive in cinque anni. I vocaboli voidable e void, considerata la differenza esposta, devono quindi necessariamente tradursi con annullabile e nullo.
Traduzione Voidable e Ineffective
Si è detto che un negozio annullabile non è necessariamente inefficace e che questo rimarrà efficace fino alla sentenza costitutiva di annullamento emessa dall’autorità giudiziaria che eliminerà ex tunc gli effetti del contratto che fino a quel momento sarà stato efficace. Ne consegue che i termini voidable e ineffective non sono combacianti e richiedono di essere tradotti rispettivamente con i traducenti annullabile e inefficace.
Traduzione Invalid e Ineffective
Infine ci si vuole richiamare all’ipotesi in cui pur non essendo il negozio giuridico invalido (quindi né nullo né annullabile), sia inefficace. Si tratta dell’eventualità in cui le parti abbiano apposto una condizione sospensiva in forza della quale l’efficacia del contratto è subordinata al verificarsi di un avvenimento futuro e incerto (art. 1353 c.c.).
Devono quindi tenersi distinti anche i termini invalid e ineffective dal momento che, come sopraesposto, atti pienamente validi possono non acquisire efficacia in ragione dell’inserimento, all’interno del documento contrattuale, di una condizione sospensiva. Per tale motivo occorrerà tradurre entrambi i termini: invalido e inefficace.
Non potrebbe inoltre giustificarsi la traduzione attraverso l’utilizzo di un unico termine o al limite soltanto con alcuni dei vocaboli in esame recando a sostegno l’argomentazione per cui nel diritto inglese i distinguo effettuati sulla base del diritto italiano non troverebbero rispondenza o che la disciplina di tali istituti sarebbe completamente diversa. Al contrario si evidenzia che le stesse distinzioni – sia a livello terminologico e concettuale, sia in relazione alla disciplina degli istituti analizzati – vengono effettuate anche negli ordinamenti di diritto inglese. Si può, ad esempio, fare riferimento all’efficacia del contratto (effectiveness of contract) che è talvolta subordinata all’avverarsi di una condizione, laddove per condizione (condition) si intende “a future and uncertain event on which the existence or extent of an obligation or liability depends” e la condizione sospensiva (suspensive condition or condition precedent) è definita come “an act or event, other than a lapse of time, that must exist or occur before a duty to perform something promised arises”. Ne deriva che i termini invalid e ineffective non rappresentano sinonimi in base alle stesse motivazioni esaminate in ordine al diritto italiano secondo il quale la nozione di invalidità è diversa rispetto a quella di inefficacia.
Il diritto inglese prevede diverse gradazioni di invalidity (invalidità). La nullità (voidness) rappresenta la forma più grave, l’annullabilità (voidability) è meno grave e implica conseguenze diverse rispetto alla prima. Le cause che rendono un contratto nullo o annullabile sono molto simili a quelle stabilite e considerate dall’ordinamento italiano. Per la nullità del contratto si fa riferimento, quale causa, alla mancanza degli elementi essenziali (ad esempio nel caso in cui manchi la consideration[1], in tal caso il contratto è piuttosto considerato inesistente) o nell’ipotesi in cui, mediante il regolamento contrattuale, si perseguano fini illeciti. Allo stesso modo, in relazione all’annullabilità del contratto si rimanda ai vizi del consenso per giustificarne la richiesta di annullamento. Infine, il contratto annullabile è efficace fino al momento in cui non viene annullato, per questa forma meno grave di invalidità è prevista la convalida dell’atto.
Fonti:
https://www.dirittoprivatoinrete.it/inefficacia.htm
“Effectiveness” del contratto | Filodiritto
Validità e invalidità del contratto – Validity and invalidity of contract | Filodiritto
Contratto (common law) – Wikipedia
[1]La nozione di consideration, termine tradotto in genere con “corrispettivo”,” scambio”, “sinallagmaticità”, “controprestazione”, considerata la sua peculiarità, singolarità e differenza rispetto alla nozione, solo in parte assimilabile o paragonabile, di causa del contratto prevista dall’ordinamento italiano, sarà oggetto di trattazione all’interno di un articolo successivo separato.