Capacità processuale – Legittimazione – Litisconsorzio
It – Capacità processuale
La capacità di stare in giudizio in qualità di attore o convenuto ovvero la capacità di un soggetto di essere parte in un procedimento giudiziario e di agire in giudizio. La capacità processuale presuppone la capacità di agire.
En – capacity to sue or be sued
Fr – capacité d’ester en justice
De – Parteifähigkeit
It – Legittimazione ad agire (legitimatio ad causam)
Condizioni dell’azione sono l’interesse ad agire e la legittimazione ad agire. In relazione alla prima condizione, l’art. 100 del c.p.c. italiano dispone che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse” e l’art. 81 dello stesso codice stabilisce che “nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, salvo i casi espressamente previsti dalla legge”. Leggendo quest’ultima norma al contrario si può dedurre che ha la legittimazione ad agire unicamente chi, all’interno del processo, voglia far valere un diritto proprio in nome proprio. Occorre, in altri termini, essere titolari del diritto (o assumere di essere tali) di cui si chiede tutela all’interno del processo. Quanto appena affermato vale anche per il soggetto chiamato a resistere in giudizio il quale deve avere (all’opposto) la legittimazione a contraddire. Si distingue quindi tra legittimazione attiva (En – legal standing as plaintiff; Fr – légitimation active; De – Aktivlegitimation) e legittimazione passiva (En – legal standing as defendant; Fr – qualité pour être attrait en justice, légitimation passive; De – Passivlegitimation).
En – locus standi
Fr – qualité pour agir
De – Prozessführungsbefugnis – Klagebefugnis
It – Litisconsorzio
La presenza di più soggetti in qualità di attori o convenuti all’interno di un processo. Il litisconsorzio può essere necessario – ex art. 102 del c.p.c. italiano – se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti […]. Se questo (il processo) è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito”; il litisconsorzio è facoltativo, ex art. 103 c.p.c., laddove “più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.” Il litisconsorzio è, quindi, una situazione giuridica che indica la circostanza in cui più parti attive o passive sono coinvolte in un unico processo. In altri termini, il litisconsorzio si verifica quando due o più parti condividono gli stessi interessi in una controversia e si presentano insieme in giudizio.
En – joinder of parties
Fr – jonction des parties, consorité
De – Streitgenossenschaft
It – Litisconsorzio necessario
Il litisconsorzio necessario è una particolare forma di litisconsorzio in cui la partecipazione di più parti in un processo è richiesta dalla legge. Ciò significa che, se una delle parti necessarie non è presente nel processo, l’autorità giudiziaria non può pronunciarsi ed emettere una provvedimento vincolante.
En – mandatory joinder of parties
Fr – consorité nécessaire
De – notwendige Streitgenossenschaft
It – Litisconsorzio facoltativo
Il litisconsorzio facoltativo è una forma di litisconsorzio in cui le parti coinvolte decidono volontariamente di partecipare congiuntamente all’interno di un procedimento giudiziario, senza che sussista alcun obbligo di legge. In tal caso, la partecipazione di ogni parte non è essenziale per l’adozione di un provvedimento definitivo. Recita l’art. 103 del codice di procedura civile: “più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni”.
En – permissive joinder of parties
Fr – consorité simple (facultative)
De – einfache Streitgenossenschaft